Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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Una disposizione simile era già stata prevista nel messaggio del 18 giugno 2021 concernente la legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili (art. 33 cpv. 4 P-LAEl568). Se necessario, il Consiglio federale può presentare un rapporto con le proprie osservazioni anche prima e con una frequenza maggiore. Il capoverso 1 contiene solamente i requisiti minimi in merito.

Capoverso 2: se l’apertura del mercato si ripercuote negativamente sulle condizioni di lavoro nel mercato dell’energia elettrica, il Consiglio federale può adottare opportune contromisure (p. es. riconversioni professionali) o informare in merito la Commissione tripartita della Confederazione di cui all’articolo 360b CO.

Capitolo 4b.: Progetti pilota

• Art. 23d

Ex articolo 23a

Capitolo 6: Obbligo d’informare, gestione dei dati, rapporti giuridici e tassa di vigilanza

• Art. 25 cpv. 1

Il capoverso 1 amplia l’elenco dei soggetti tenuti a fornire informazioni e a mettere a disposizione documenti, in particolare alla ElCom, ma in ultima analisi in generale agli organi incaricati di attuare la LAEl. L’ampliamento è necessario soprattutto per il monitoraggio di cui all’articolo 22b, poiché per svolgere i compiti di osservazione che le sono stati affidati la ElCom potrebbe necessitare di informazioni e documenti che non ha già ottenuto in altro modo. Sono stati aggiunti gli operatori delle borse dell’energia elettrica e l’organo di mediazione. L’obbligo si applica anche ai gruppi di bilancio, che però sono già inclusi fra le «imprese del settore dell’energia elettrica».

• Art. 26a Rapporti giuridici e rimedi giuridici

Capoverso 1: la LAEl non specifica se i rapporti contrattuali e giuridici secondo la legge siano di diritto pubblico o privato. I tribunali hanno chiarito molti di questi casi, giungendo per lo più alla conclusione che tale rapporto è di diritto pubblico, ad esempio nel caso del servizio universale. Questa natura giuridica presenta tuttavia degli inconvenienti, in particolare può risultare macchinosa se gli attori interessati, come i fornitori del servizio universale o i GRD, devono apportare modifiche entro un termine ragionevole; in questo caso la decisione o, a maggior ragione, il contratto di diritto pubblico si rivelano complessi. L’Accordo sull’energia elettrica introduce molte novità, tra cui nuovi contratti e, per quanto riguarda il servizio universale, il diritto a un rapido passaggio (al libero mercato). Ai fini della certezza del diritto è pertanto opportuno chiarire la natura giuridica. Dal punto di vista materiale, l’assoggettamento al diritto privato dei diversi rapporti giuridici, ossia servizio universale, utilizzazione della rete, flessibilità, aggregazione e molto altro, è la soluzione migliore e più praticabile. In questo modo non si riduce la tutela dei clienti, al contrario: per

568 FF 2021 1667