Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 637Fedlex · Rapporto esplicativo
una tutela efficace sono molto più importanti prescrizioni sul contenuto volte a garantire la protezione, come nel caso dell’attuazione dell’Accordo sull’energia elettrica (cfr. tra l’altro anche l’organo di mediazione). Anche in altri settori del servizio pubblico svizzero i rapporti sono in parte disciplinati dal diritto privato. Nei trasporti pubblici, ad esempio, le controversie di natura patrimoniale tra i clienti e le imprese di trasporto ricadono nella giurisdizione civile. Nel settore postale talune pretese, come la conclusione di un contratto per l’accesso a una casella postale, vanno fatte valere dinanzi al regolatore (PostCom), ma le controversie derivanti dai contratti sono di competenza dei tribunali civili. Anche nell’ambito della LAEl talune pretese, ad esempio la riduzione di una tariffa, vanno presentate al regolatore, la ElCom, ma non si tratta di controversie derivanti da contratti. Per questi casi, il nuovo articolo 26a chiarisce che sono anch’esse di competenza dei tribunali civili.
Questa nuova soluzione nella LAEl vale anche per le imprese di diritto pubblico come gli enti.
L’attribuzione al diritto privato non deve modificare, né in effetti modifica, le competenze della ElCom in quanto regolatore precedentemente menzionate; il capoverso 2 le mantiene espressamente (a titolo dichiarativo). Talvolta può essere difficile stabilire se la competenza decisionale è dei tribunali civili oppure della ElCom. Laddove quest’ultima è competente in qualità di regolatore ai sensi della LAEl, è necessario rivolgersi alla ElCom; la sua competenza è prioritaria. Se si tratta contestualmente di una «controversia contrattuale», le questioni non contemplate da tale disposizione possono essere portate dinanzi a un tribunale civile. Le citate questioni relative alla delimitazione si pongono già oggi allo stesso modo, indipendentemente dalla forma attuativa delle imprese, quindi anche nel caso in cui i rapporti fossero retti dal diritto pubblico.
• Art. 29 cpv. 1 lett. b e fbis
Capoverso 1 lettera b: l’attuale disposizione penale viene adeguata analogamente alle prescrizioni più severe relative alla disgiunzione. Di conseguenza è punito chi non effettua la separazione o lo fa in maniera errata non solo sotto il profilo contabile, ma anche giuridico, organizzativo o del personale. Per meglio soddisfare il principio di determinatezza, si fa ora riferimento alla disposizione specifica per ciascuna fattispecie. Allo stesso modo, la fattispecie della violazione del divieto di finanziamento trasversale, in precedenza inclusa solo implicitamente, è ora esplicitamente menzionata.
In merito alla lettera fbis: il divieto previsto dal diritto vigente di vendere all’estero l’energia prelevata dalla riserva non è conforme al diritto dell’UE. Analogamente all’articolo 8b capoverso 6, anche in questo caso il divieto viene circoscritto.
• Art. 33d Disposizioni transitorie della modifica del …
Capoverso 1: per implementare le prescrizioni più severe relative alla disgiunzione è previsto un periodo transitorio di un anno dall’entrata in vigore dell’Accordo.
Capoverso 2: Considerati i lunghi processi politici da affrontare, ai GRD viene concesso un periodo transitorio di tre anni dall’entrata in vigore dell’Accordo.