Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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tal fine, la LVTE prevede strumenti a disposizione della ElCom, come strumenti di vigilanza, un regime sanzionatorio o disposizioni che disciplinano l’assistenza amministrativa e giudiziaria. Per quanto riguarda tali disposizioni, la Svizzera dispone effettivamente di un certo margine di manovra, concesso dal REMIT.

Sostituzione di espressioni

La sostituzione delle diverse espressioni in tutto l’atto è una conseguenza diretta della separazione tra il settore del gas e quello dell’elettricità dovuta all’Accordo sull’energia elettrica.

La sezione 1 riguarda sia il settore del gas che quello dell’energia elettrica.

• Art. 1 cpv. 1, frase introduttiva, nonché 2 e 3

I capoversi 1 e 2 lettera a corrispondono in larga misura a quelli vigenti fino a quel momento. Sono apportate solamente modifiche redazionali dovute alla separazione tra il settore del gas e quello dell’energia elettrica.

Il nuovo oggetto di cui al capoverso 2 lettera b è una conseguenza diretta dell’esecuzione del REMIT nell’ambito della LVTE (cfr. osservazioni relative all’art. 20a).

Il capoverso 3 precisa la designazione della ElCom quale autorità responsabile dell’esercizio della vigilanza sui mercati dell’energia elettrica all’ingrosso nonché dell’esecuzione dei compiti attribuiti all’autorità di regolazione nazionale in virtù del REMIT.

• Art. 2 Campo d’applicazione personale e materiale

Cpv. 1 e 2

Conformemente all’Accordo sull’energia elettrica, il REMIT si applica solamente al commercio di energia elettrica. È quindi fondamentale che gli operatori siano distinti in base al loro settore di attività (elettricità o gas). Le presenti modifiche vanno in questa direzione.

Il capoverso 1 corrisponde in larga misura all’articolo 2 capoverso 1 LVTE e stabilisce l’applicabilità della LVTE agli operatori attivi su un mercato del gas all’ingrosso (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. a LVTE) per quanto riguarda i prodotti del gas all’ingrosso in Svizzera (cfr. art. 3 cpv. 1 lett.c LVTE).

Il capoverso 2 sancisce l’applicabilità della LVTE agli operatori attivi su un mercato dell’energia elettrica all’ingrosso (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. b LVTE) per prodotti elettrici all’ingrosso (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. d LVTE) che, pertanto, sono assoggettati al REMIT.

Questa nuova distinzione consente di determinare chiaramente le disposizioni della LVTE applicabili a ciascuna categoria di operatori: