Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 640Fedlex · Rapporto esplicativo

- agli operatori del mercato svizzero del gas, agli operatori del mercato europeo del gas e agli intermediari del mercato svizzero del gas si applicano esattamente le stesse disposizioni della LVTE che erano in vigore;

- gli operatori e gli intermediari del mercato dell’energia elettrica sono assoggettati al REMIT conformemente all’Accordo sull’energia elettrica, cosicché a loro sono applicabili soltanto alcune disposizioni della LVTE che eseguono il REMIT (in particolare le disposizioni che disciplinano il regime di misure e sanzioni).

Cpv. 3

Il capoverso 3 corrisponde in larga misura a quanto contenuto fino a quel momento all’articolo 2 capoverso 2 LVTE. Tuttavia, sono ora interessati da tale disposizione soltanto i comportamenti illeciti sui mercati del gas all’ingrosso di cui alla sezione 3 della LVTE. I comportamenti illeciti sui mercati dell’energia elettrica all’ingrosso secondo la definizione dell’articolo 2 paragrafo 2 nonché dell’articolo 3 paragrafi 3 e 5 REMIT che violerebbero simultaneamente la legge federale del 19 giugno 2015 sull’infrastruttura finanziaria (LInFi)574 devono poter essere istruiti e sanzionati conformemente alla LVTE. Infatti, solo quest’ultima dispone di misure e sanzioni compatibili con quelle richieste dal REMIT agli Stati membri.

• Art. 3 cpv. 1, lett. a‒bter

La suddivisione della definizione di mercato dell’energia all’ingrosso in due definizioni distinte (mercato del gas all’ingrosso [lett. a] e mercato dell’energia elettrica all’ingrosso [lett. abis]) è una conseguenza della separazione tra il settore del gas e quello dell’energia elettrica derivante dall’Accordo sull’energia elettrica.

La lettera b corrisponde in larga misura a quella vigente fino a quel momento. La suddivisione dei prodotti energetici all’ingrosso in due definizioni distinte (prodotto del gas svizzero all’ingrosso [lett. b] e prodotto elettrico all’ingrosso [lett. bbis]) è una conseguenza della separazione tra i due settori determinata dall’Accordo sull’energia elettrica. Questa separazione consente di identificare chiaramente gli operatori che negoziano l’uno o l’altro tipo di prodotto, in modo da applicare loro le corrispondenti disposizioni.

Le lettere bbise bterrimandano alla definizione di prodotti energetici all’ingrosso di cui all’articolo 2 paragrafo 4 REMIT. La separazione tra i prodotti del gas europeo all’ingrosso (lett. bbis) e i prodotti elettrici all’ingrosso (lett. bter) consente anche in questo caso di individuare chiaramente gli operatori che negoziano l’uno o l’altro tipo di prodotto, in modo da applicare loro le corrispondenti disposizioni

574 RS 958.1