Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 641Fedlex · Rapporto esplicativo
Sezione 2 Obblighi degli operatori e degli intermediari del mercato del gas e abilitazione delle piattaforme per le informazioni privilegiate e dei meccanismi di segnalazione
La sezione 2 si applica esclusivamente al settore del gas.
La sezione 2 corrisponde in larga misura a quella vigente fino a quel momento. Sono apportate solamente alcune modifiche redazionali dovute alla separazione tra il settore del gas e quello dell’energia elettrica. Tali modifiche precisano l’applicabilità degli obblighi di cui alla sezione 2 unicamente agli operatori del settore del gas. Non si parla più di prodotti energetici svizzeri all’ingrosso, operatori del mercato svizzero, operatori del mercato europeo o ancora intermediari del mercato svizzero, ma di prodotti del gas svizzeri all’ingrosso, operatori del mercato svizzero del gas, operatori del mercato europeo del gas e intermediari del mercato svizzero del gas. Le modifiche corrispondenti sono una conseguenza diretta della sostituzione di espressioni.
• Art. 4 cpv. 7
Il rimando alla lettera b è cancellato a seguito dell’abrogazione della stessa lettera nell’articolo 12 LVTE (cfr. commenti all’art. 12 cpv. 9 LVTE).
• Art. 7 cpv. 3 lett. a
Il settore di attività dell’operatore del mercato che ha già effettuato la pubblicazione non è più specificato; a essere determinante è la pubblicazione stessa.
• Art. 8 cpv. 2
La società nazionale di rete di cui all’articolo 18 LAEl non è più menzionata in quanto la sezione 2 è applicabile unicamente al settore del gas.
• Art. 12 cpv. 3, frase introduttiva, e lett. a,nonché cpv. 7 e 11 lett. b e d
Il capoverso 3 lettera a rimanda ora direttamente alla nuova definizione di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera bbisLVTE.
I capoversi 6 e 12 lettera b sono abrogati in quanto la sezione 2 è applicabile unicamente al settore del gas. Per lo stesso motivo può essere eliminata anche la menzione dell’energia elettrica nel capoverso 12 lettera d.
Sezione 3 Comportamenti illeciti sui mercati del gas all’ingrosso
La sezione 3 si applica esclusivamente al settore del gas.
La sezione 3 corrisponde in larga misura a quella vigente fino a quel momento. Sono apportate solamente alcune modifiche redazionali dovute alla separazione tra il settore del gas e quello dell’energia elettrica. Non si parla più di prodotti energetici svizzeri all’ingrosso o di operatori del mercato svizzero, ma di prodotti del gas svizzeri all’ingrosso e di operatori del mercato svizzero del gas. Le modifiche corrispondenti sono una conseguenza diretta della sostituzione di espressioni.