Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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evitare ostacoli al commercio, mentre l’eccezione protegge l’interesse fondamentale della Svizzera a regolamentare in modo indipendente gli OGM.
Altre eccezioni riguardano la protezione degli animali e determinati obblighi di caratterizzazione (lett. b). Ciò significa che la Svizzera può continuare a emanare le proprie disposizioni legali sulla protezione degli animali da reddito agricoli e sul trasporto nazionale di animali. L’attuale divieto di transito di animali su strada rimane in vigore (v. nota all’art. 15a cpv. 3 LPAn). Anche la caratterizzazione obbligatoria in Svizzera dei prodotti di origine animale ottenuti con interventi dolorosi senza ricorso all’anestesia o mediante alimentazione forzata rimane in vigore. Soltanto i prodotti il cui Paese d’origine vieta tali pratiche o la cui produzione è certificata come esente da tali pratiche sono esenti dall’obbligo di caratterizzazione. Inoltre, gli obblighi di caratterizzazione relativi all’allevamento di conigli domestici e galline ovaiole per la produzione di uova e il previsto divieto di importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali rientrano nelle eccezioni all’obbligo del recepimento dinamico del diritto UE.
Un’eccezione già esistente riguarda l’importazione di carni ottenute da bovini potenzialmente trattati con promotori di crescita ormonali (lett. c). In questo ambito, la Svizzera può continuare ad applicare le proprie prescrizioni normative alle condizioni indicate nel Protocollo.
Infine, l’articolo 7 paragrafo 2 stabilisce che, su richiesta di una delle Parti contraenti, gli sviluppi giuridici rilevanti negli ambiti elencati come eccezioni sono discussi in seno al Comitato misto per la sicurezza alimentare. L’obiettivo delle eccezioni è, nel caso in cui vi sia un divario tra la legislazione pertinente dell’UE e quella della Svizzera nel campo di applicazione dell’Accordo, di esentare l’ambito in questione dall’obbligo del recepimento dinamico del diritto. Tuttavia, se la legislazione in materia viene armonizzata e il divario si riduce o addirittura si elimina, il Comitato misto per la sicurezza alimentare può discutere la modifica o lo stralcio di un’eccezione. Una modifica del Protocollo richiede sempre il consenso di entrambe le Parti contraenti.
Art. 8 Sostegno nelle organizzazioni internazionali
L’articolo 8 afferma la volontà delle Parti contraenti, nell’ambito della loro collaborazione multilaterale, di coordinare le loro posizioni e di sostenersi reciprocamente nel loro lavoro in seno alle organizzazioni internazionali (ad es. l’Organizzazione mondiale della sanità animale WOAH, il Codex Alimentarius) nei settori contemplati dallo Spazio comune di sicurezza alimentare. Ciò avviene nell’ambito dei gruppi di lavoro esistenti e del Comitato misto per la sicurezza alimentare. Le Parti contraenti decidono l’organizzazione specifica di questa collaborazione in modo indipendente e caso per caso.
Art. 9 Contributo finanziario
L’articolo 9 disciplina nel paragrafo 1 la partecipazione finanziaria della Svizzera alle attività delle agenzie e dei sistemi di informazione dell’UE a cui la Svizzera ottiene l’accesso attraverso il Protocollo sulla sicurezza alimentare. Secondo l’allegato II, tali