Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 675Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 12 Partecipazione all’elaborazione di atti giuridici dell’Unione
(«diritto di partecipazione»)
L’articolo 12 disciplina la partecipazione della Svizzera all’elaborazione di atti giuridici dell’UE da parte della Commissione europea (il cosiddetto decision shaping). La disposizione è illustrata al numero 2.1.6.2.1.
Art. 13 Integrazione degli atti giuridici dell’Unione
L’articolo 13 disciplina l’integrazione degli atti giuridici dell’UE nel Protocollo sulla sicurezza alimentare. Questo articolo è illustrato al numero 2.1.6.2.2.
Art. 14 Adempimento degli obblighi costituzionali da parte della Svizzera
L’articolo 14 disciplina i casi in cui la Svizzera deve adempiere agli obblighi costituzionali quando integra gli atti giuridici dell’UE nel Protocollo sulla sicurezza alimentare. Ciò avviene quando l’integrazione del nuovo atto giuridico dell’UE nel Protocollo sulla sicurezza alimentare deve essere approvata dal Parlamento o eventualmente dal Popolo svizzero. Questo articolo è illustrato al numero 2.1.6.2.2.
Art. 15 Applicazione temporanea di atti giuridici adottati sulla base di uno
degli atti giuridici elencati nell’allegato I
L’articolo 15 disciplina l’applicazione temporanea degli atti terziari, ossia gli atti giuridici emanati sulla base di uno degli atti elencati nell’allegato I (v. art. 4). In questo modo si tiene conto della necessità di garantire l’applicazione costante delle stesse norme nello Spazio comune di sicurezza alimentare. Per combattere le malattie degli animali o per richiamare le derrate alimentari dannose è necessario agire tempestivamente. Tali misure, che richiedono un’attuazione immediata, sono di regola sancite dagli atti terziari dell’UE. Il processo «ordinario» previsto dall’articolo 13 per l’integrazione degli atti giuridici dell’UE nell’allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare non è sufficientemente rapido per l’applicazione simultanea degli atti terziari in Svizzera e nell’UE e non sarà in grado di garantire un’applicazione simultanea con regolarità. Pertanto, l’articolo 15 paragrafo 1 stabilisce che la Svizzera applicherà temporaneamente gli atti terziari che rientrano nel campo di applicazione del Protocollo sulla sicurezza alimentare fino alla decisione ordinaria del Comitato misto per la sicurezza alimentare di integrare tali atti nell’allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare conformemente all’articolo 13 paragrafo 8. Ciò garantisce l’applicazione simultanea degli atti terziari nell’intero Spazio comune di sicurezza alimentare. L’applicazione temporanea termina con l’entrata in vigore della decisione del Comitato misto per la sicurezza alimentare di integrare l’atto giuridico nell’allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare conformemente dell’articolo 13 paragrafo 8 o, in via eccezionale, con l’applicazione provvisoria conformemente all’articolo 14 paragrafo 3.
Il paragrafo 2 disciplina il caso in cui la Svizzera non possa applicare temporaneamente un atto del diritto terziario in un caso eccezionale. In questo modo viene salvaguardato il principio stabilito dall’articolo 13, secondo cui la Svizzera decide autonomamente in merito all’integrazione di ciascun atto giuridico dell’UE nell’allegato I