Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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sistemi di informazione includono l’EFSA, il sistema per le notifiche e le segnalazioni della presenza di organismi nocivi (EUROPHYT), il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (iRASFF), la piattaforma online per i certificati sanitari e fitosanitari (TRACES) e il sistema di informazione sulle malattie degli animali (ADIS). Il Comitato misto per la sicurezza alimentare è inoltre autorizzato a emanare una decisione per modificare l’allegato II relativo alle modalità di attuazione dell’articolo 9.

Se la Svizzera non rispetta il termine di pagamento, l’UE può sospendere la partecipazione all’EFSA e l’accesso ai sistemi di informazione in conformità al paragrafo 2. Il paragrafo 2 specifica anche la procedura applicabile in questo caso.

La partecipazione finanziaria corrisponde a quanto indicato al numero 2.1.5.5.1 ed è composta da un contributo operativo e da una quota di partecipazione. Il contributo operativo si fonda su una chiave di contribuzione definita come il rapporto tra il prodotto interno lordo (PIL) della Svizzera ai prezzi di mercato e il PIL dell’UE ai prezzi di mercato. Inoltre, è prevista una quota di partecipazione annuale pari al 4 per cento del contributo operativo calcolato conformemente ai paragrafi 5 e 6 di tale articolo. Una panoramica del contributo annuale ai costi è riportata al numero 2.12.9.

L’articolo 9 contiene anche disposizioni sul flusso di informazioni relative al calcolo del contributo finanziario, sulla valuta di riferimento (euro) e sulle disposizioni transitorie nel caso in cui il Protocollo sulla sicurezza alimentare entri in vigore durante un anno solare in corso. Il Comitato misto per la sicurezza alimentare riesamina ogni tre anni le condizioni di partecipazione della Svizzera ai sensi dell’articolo 1 dell’allegato II del Protocollo e, se appropriato, le adegua.

Parte III: Disposizioni istituzionali

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 10 Obiettivi

L’articolo 10 disciplina gli obiettivi delle disposizioni istituzionali illustrate al numero 2.1.6.1.2.

Art. 11 Comitato misto per la sicurezza alimentare

L’articolo 11 istituisce il Comitato misto per la sicurezza alimentare e ne definisce le responsabilità e le competenze. L’articolo relativo al Comitato misto è stato ampiamente armonizzato per tutti gli accordi del pacchetto Svizzera-UE (v. n. 2.1.6.7).

Capitolo 2: Allineamento del Protocollo agli atti giuridici dell’Unione