Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 676Fedlex · Rapporto esplicativo
del Protocollo sulla sicurezza alimentare, anche nel caso dell’applicazione temporanea di atti terziari. Nel caso del diritto terziario, i casi in cui la Svizzera non può applicare temporaneamente un atto terziario saranno probabilmente estremamente rari. In tal caso, la Svizzera deve informare senza indugio il Comitato misto per la sicurezza alimentare indicando espressamente le ragioni per cui non è possibile applicare temporaneamente l’atto giuridico in questione.
Il paragrafo 3 stabilisce che l’UE può adottare misure per ripristinare l’integrità dello Spazio di sicurezza alimentare se l’applicazione temporanea di un atto terziario non è possibile. In tal caso, anche l’UE deve informare senza indugio il Comitato misto delle misure e indicarne espressamente le ragioni.
Art. 16 Pubblicazione di atti giuridici adottati sulla base di uno degli atti
giuridici elencati nell’allegato I
L’articolo 16 disciplina la pubblicazione degli atti terziari, ossia gli atti adottati sulla base di uno degli atti elencati nell’allegato I (v. art. 4) e inclusi nel Protocollo o applicati su base temporanea. Un elenco di questi atti terziari è pubblicato tempestivamente e in maniera facilmente accessibile. Le Parti contraenti hanno un notevole margine di manovra a questo proposito. Si prevede di pubblicare e aggiornare questo elenco sul sito web dell’Ufficio federale per la sicurezza alimentare e veterinaria (USAV). Ciò garantisce il rispetto dei principi di trasparenza e certezza del diritto, anche per quanto riguarda gli atti terziari temporaneamente applicati che non sono ancora inclusi nell’allegato I del Protocollo.
Capitolo 3: Interpretazione e applicazione del Protocollo
Art. 17 Principio dell’interpretazione uniforme
L’interpretazione uniforme disciplinata dall’articolo 17 è illustrata al numero 2.1.6.3.1.
Art. 18 Applicazione effettiva e armonizzata
Il principio dell’applicazione effettiva e armonizzata di cui all’articolo 18 è illustrato al numero 2.1.6.3.2. Per quanto riguarda il paragrafo 4 del presente articolo, una modifica necessaria è illustrata di seguito nei commenti relativi all’allegato I, sezione 1, al fine di tenere conto della natura particolare dello Spazio comune di sicurezza alimentare.
Art. 19 Principio dell’esclusività
L’articolo 19 disciplina il principio di esclusività, illustrato al numero 2.1.6.4.1.