Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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Art. 20 Procedura in caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione

L’articolo 20 disciplina i principi della procedura di composizione delle controversie ed è illustrato al numero 2.1.6.4.2.

Art. 21 Misure di compensazione

L’articolo 21 disciplina le misure di compensazione e viene illustrato al numero 2.1.6.4.3. Poiché il Protocollo sulla sicurezza alimentare non solo estende il campo di applicazione dell’Accordo agricolo (cfr. art. 1), ma costituisce anche un accordo bilaterale in un settore connesso al mercato interno a cui la Svizzera partecipa (cfr. art. 3), le misure compensative adottate sulla base dell’articolo 21 possono essere adottate non solo nell’ambito del Protocollo stesso e dell’Accordo sull’agricoltura, ma anche nell’ambito di qualsiasi altro accordo nei settori connessi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa (art. 21 par. 1).

Art. 22 Cooperazione tra giurisdizioni

L’articolo 22 disciplina la cooperazione tra giurisdizioni ed è illustrato al numero 2.1.6.4.4.

Parte IV: Altre disposizioni

Gli articoli 23, 24, 25 e 26 disciplinano i riferimenti ai territori e ai cittadini, nonché le disposizioni relative all’entrata in vigore e all’attuazione degli atti giuridici dell’Unione e ai destinatari. Tutto ciò è illustrato al numero 2.1.6.5.2.

Parte V: Disposizioni finali

Art. 27 Segreto professionale

Sotto il titolo «Segreto professionale», l’articolo 27 stabilisce che i rappresentanti, gli esperti e gli altri agenti autorizzati delle Parti contraenti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni coperte dall’obbligo di segretezza.

Art. 28 Informazioni classificate e informazioni sensibili non classificate

L’articolo 28 disciplina il trattamento da parte delle Parti contrenti di informazioni classificate e informazioni o materiali confidenziali e fa riferimento a proposito delle informazioni classificate, alle norme applicabili ai sensi dell’Accordo tra la Svizzera e l’UE sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate603. Il

603 RS 0.514.126.81