Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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Comitato misto per la sicurezza alimentare è incaricato di stabilire istruzioni per lo scambio protetto di informazioni confidenziali tra le Parti contraenti.

Art. 29 Attuazione

L’articolo 29 sull’attuazione contiene l’impegno di principio di entrambe le Parti contraenti ad adottare tutte le misure idonee a garantire l’osservanza degli obblighi derivanti dal Protocollo e ad astenersi da qualsiasi azione che possa compromettere il raggiungimento dei loro obiettivi. Ai sensi del paragrafo 2, ciò riguarda in particolare l’obbligo delle Parti contraenti di adottare tutte le misure necessarie per garantire il risultato previsto dagli atti giuridici dell’UE elencati nel Protocollo.

Art. 30 Allegati e appendici

L’articolo 30 stabilisce che i due allegati e le due appendici costituiscono parte integrante del Protocollo.

Art. 31 Campo di applicazione territoriale

L’articolo 31 stabilisce che il Protocollo si applica ai territori elencati nell’articolo 16 dell’Accordo agricolo.

Art. 32 Disposizioni transitorie

L’articolo 32 stabilisce le disposizioni transitorie. A partire dalla data di entrata in vigore del Protocollo si applica un periodo di transizione non superiore a 24 mesi. Durante questo periodo di transizione non si applicano ancora le disposizioni del Protocollo sulla sicurezza alimentare. Le uniche eccezioni a questa regola sono le disposizioni sul Comitato misto per la sicurezza alimentare (art. 11) e sui prodotti fitosanitari (all. I sez. 2 pt. C n. 14 e 15). Il Comitato misto per la sicurezza alimentare è istituito a partire dall’entrata in vigore del Protocollo e da questa data è chiamato a svolgere i suoi compiti. La Svizzera è integrata nel sistema europeo di immissione sul mercato di prodotti fitosanitari a partire dall’entrata in vigore del Protocollo sulla sicurezza alimentare e, a partire da questa data, applicherà gli atti dell’UE elencati nell’allegato I numeri 14 e 15. L’applicazione della regolamentazione per i prodotti fitosanitari già dall’entrata in vigore è giustificata dal fatto che questo settore non era precedentemente contemplato dall’Accordo agricolo e quindi non richiede un periodo di transizione. Durante il periodo di transizione, gli attuali allegati 4, 5, 6 e 11 dell’Accordo agricolo continueranno a essere applicati come prima e non saranno soggetti alle disposizioni del Protocollo sulla sicurezza alimentare. Questo vale fino alla scadenza dei 24 mesi o fino a quando la Svizzera non notificherà al Comitato misto per la sicurezza alimentare di voler terminare prima il periodo di transizione. In questo caso, il Comitato misto per la sicurezza alimentare stabilisce la data di fine del periodo di transizione e ne informa il Comitato misto per l’agricoltura. Il primo giorno successivo alla fine del periodo di transizione si applicano tutte le disposizioni del Protocollo sulla sicurezza alimentare e degli atti dell’UE elencati nell’allegato I (stato al 31 dicembre 2024). Inoltre, in questa data il Comitato misto per la sicurezza alimentare