Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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prenderà una decisione per integrare il nuovo diritto derivato e terziario, nel frattempo giunto ad applicazione nell’UE, nel campo di applicazione del Protocollo sulla sicurezza alimentare.

Articolo 33 Entrata in vigore

L’articolo 33 contiene disposizioni sulla ratifica e sull’entrata in vigore (v. n. 2.1.6.6). In quanto strumento della parte di sviluppo del pacchetto Svizzera-UE, il Protocollo sulla sicurezza alimentare può entrare in vigore soltanto se entrano in vigore gli strumenti della parte di stabilizzazione.

Articolo 34 Modifiche e denuncia

L’articolo 34 contiene le disposizioni relative alla modifica e alla denuncia del Protocollo (v. n. 2.1.5.6).

Allegato I. Atti giuridici nello Spazio comune di sicurezza alimentare

Sezione 1: Disposizioni generali

Le disposizioni generali della sezione 1 stabiliscono tre principi che concretizzano il riconoscimento della Svizzera come Stato membro dell’UE nel quadro dello Spazio comune di sicurezza alimentare. Il primo principio afferma che i diritti e gli obblighi previsti dagli atti giuridici elencati nell’allegato I per gli Stati membri dell’UE si intendono validi anche per la Svizzera. Questa disposizione si applica in linea di principio anche agli altri accordi relativi al mercato interno del pacchetto Svizzera-UE (v.

n. 2.1.5.7). Essa garantisce che la Svizzera goda degli stessi diritti degli Stati membri dell’UE e non possa essere trattata in modo meno favorevole in quanto «Stato terzo». Il secondo principio integra il primo stabilendo che anche ogni altro riferimento agli Stati membri indipendentemente da diritti e doveri è inteso anche come riferimento alla Svizzera. Anche questa disposizione è importante affinché nello Spazio comune di sicurezza alimentare si applichino per la Svizzera le stesse norme vigenti negli Stati membri. Il terzo principio afferma infine che i riferimenti a persone fisiche o giuridiche rispettivamente residenti o con sede negli Stati membri dell’Unione europea valgono anche per persone fisiche o giuridiche rispettivamente residenti o con sede in Svizzera. Questa disposizione, prevista anche nell’Accordo sull’energia elettrica, stabilisce che, nel campo di applicazione del Protocollo sulla sicurezza alimentare, alle persone fisiche e giuridiche residenti o con sede in Svizzera si applicano in linea di principio le stesse norme applicabili alle persone fisiche e giuridiche residenti o con sede negli Stati membri dell’UE. Tutti e tre i principi si applicano a meno che non sia disposto diversamente negli adeguamenti di natura tecnica e a meno che le disposizioni giuridiche pertinenti non rientrino nel campo di applicazione di un’eccezione di cui all’articolo 7. Questi principi devono essere applicati anche tenendo conto delle disposizioni istituzionali.

Inoltre, nella sezione 1 viene concordata una deroga al principio stabilito nell’articolo 18 paragrafo 4 ultima frase. Questo principio prevede che alcuni poteri di vigilanza