Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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– allevamento di animali;

– derrate alimentari (in generale; igiene; ingredienti, tracce e standard di fabbricazione; residui di pesticidi, di medicamenti veterinari e di contaminanti; materiali destinati a entrare in contatto con le derrate alimentari; caratterizzazione, presentazione e pubblicità, nonché indicazioni nutrizionali e sulla salute)

– organismi geneticamente modificati (soltanto valore soglia)

– benessere degli animali

– sottoprodotti di origine animale

- disposizioni sanitarie e fitosanitarie

- resistenze agli antibiotici

Gli obiettivi principali di questi atti giuridici dell’UE sono: assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e animale, garantire la sicurezza alimentare lungo l’intera catena di produzione e stabilire norme uniformi per la partecipazione della Svizzera al mercato interno, al fine di consentire la libera circolazione delle merci. Si intende inoltre creare un quadro uniforme per i controlli ufficiali al fine di garantire una vigilanza e un’applicazione efficaci delle prescrizioni in materia di sicurezza alimentare, salute degli animali, protezione delle piante e benessere degli animali.

Nella sezione 2 dell’allegato 1 vengono elencati solo gli atti giuridici di diritto derivato dell’UE applicabili. La sezione 2 stabilisce inoltre, a titolo introduttivo, come si configura il diritto terziario emanato sulla base degli atti derivati dell’UE elencati. Viene specificato che gli atti di diritto derivato elencati si intendono comprensivi anche di tutti gli atti terziari adottati sulla loro base fino all’entrata in vigore del Protocollo, come definito nell’articolo 4 del Protocollo sulla sicurezza alimentare. I nuovi atti terziari emanati dopo l’entrata in vigore del Protocollo sono integrati nel Protocollo mediante una decisione del Comitato misto per la sicurezza alimentare conformemente all’articolo 13 paragrafo 4. Tuttavia, gli atti terziari non sono elencati nell’allegato I con il loro titolo completo. Piuttosto, per ogni atto di diritto derivato elencato nell’allegato I è specificato fino a quale data tutti gli atti terziari adottati sulla base di tale atto di diritto derivato sono stati integrati nel Protocollo. Questa pratica esiste oggi già nell’ambito del MRA605. Il Comitato misto per la sicurezza alimentare adegua regolarmente queste date negli atti di diritto derivato. In attesa della decisione del Comitato misto per la sicurezza alimentare sull’integrazione nell’allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare, gli atti giuridici si applicano temporaneamente in conformità all’articolo 15. L’USAV pubblica sul proprio sito Internet tutti gli atti giuridici emanati sulla base di uno degli atti di diritto derivato elencati nell’allegato I e integrati nel Protocollo o applicati temporaneamente.

605 Cfr. all. 1 cap. 16 sez. I n. 1 e all. 1 cap. 18 sez. I n. 1 MRA, RS 0.946.526.81.