Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 683Fedlex · Rapporto esplicativo
trano a far parte dell’ordinamento giuridico svizzero e, se sono sufficientemente concreti, possono essere applicati direttamente dalle autorità che applicano il diritto. Per essere direttamente applicabili nel singolo caso, le prescrizioni dell’UE devono essere sufficientemente concrete e non richiedere un’attuazione particolare nel diritto nazionale. Pertanto, gli oggetti disciplinati in via definitiva dal diritto dell’UE non richiedono più un’applicazione nel diritto nazionale, come avveniva in precedenza con il metodo dell’equivalenza v. (v. n. 2.12.3.2). A livello nazionale sono soggetti a regolamentazione esclusivamente gli oggetti di disciplinamento che non rientrano nel campo di applicazione del Protocollo sulla sicurezza alimentare e i settori in cui il diritto dell’UE lascia un margine di manovra nell’attuazione, ovvero quelli in cui è necessaria una precisazione. Di conseguenza, tutti gli atti normativi interessati a livello di leggi e di ordinanze necessitano di una revisione. In particolare, occorre abrogare tutte le disposizioni che in futuro corrispondono al diritto UE direttamente applicabile. Con l’applicazione diretta delle rispettive disposizioni del diritto dell’UE, tali articoli diventeranno obsoleti. Per ragioni relative alla certezza del diritto sono da evitare regolamentazioni parallele sullo stesso oggetto in due atti applicabili. In virtù dell’armonizzazione già avanzata del diritto svizzero con il diritto dell’UE nella legislazione alimentare, molti articoli ora vigenti in questo settore non saranno più applicabili. Ciò richiede un adeguamento fondamentale della struttura e dell’organizzazione di tale atto giuridico, che sarà attuato con una revisione totale della legge sulle derrate alimentari. In futuro occorre inoltre regolamentare quei settori che non rientrano nel campo di applicazione del Protocollo sulla sicurezza alimentare. Poiché la necessità di adeguare la legge sulle epizoozie, la legge federale sulla protezione degli animali, la legge sull’agricoltura e la legge forestale è meno estesa, il lavoro legislativo in questi settori si limita a una revisione parziale.
2.12.8 Attuazione della legislazione sulla protezione degli animali
2.12.8.1 Legge federale sulla protezione degli animali e ordinanze
Le modifiche alla legge federale sulla protezione degli animali derivanti dal Protocollo sulla sicurezza alimentare riguardano le disposizioni sui trasporti internazionali e sull’uccisione degli animali nonché le disposizioni associate a livello di ordinanza, ossia l’ordinanza del 23 aprile 2008608 sulla protezione degli animali (OPAn), l’ordinanza del DFI del 5 settembre 2008609 concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali (Ordinanza sulla formazione in protezione degli animali, OFPAn) e l’ordinanza dell’USAV dell’8 novembre 2021610 concernente la protezione degli animali nella macellazione (OPAnMac). Vengono armonizzate anche le disposizioni sulla formazione riguardo all’esecuzione della LPAn, della LFE e della LDerr.
608RS 455.1