Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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Il regolamento (CE) n. 1099/2009 disciplina la protezione degli animali durante l’abbattimento. Il campo di applicazione comprende l’abbattimento degli animali allevati o detenuti per la produzione di alimenti, lana, pelli, pellicce o altri prodotti, nonché l’abbattimento di animali a fini di spopolamento e operazioni correlate. Al contrario, l’attuale articolo 21 LPAn riguarda solo la macellazione di animali, con cui si intende l’uccisione allo scopo di ottenere prodotti alimentari (v. la corrispondente definizione nell’OPAn619). L’applicazione del regolamento (CE) n. 1099/2009 e la sua inclusione nell’articolo 21 capoverso 1 dell’avamprogetto-LPAn estende quindi il campo di applicazione dell’articolo 21 LPAn rispetto a oggi.
Il regolamento (CE) n. 1099/2009 stabilisce inoltre un obbligo di stordimento per l’abbattimento degli animali620 e disciplina i metodi di stordimento autorizzati per le rispettive specie animali621.A seguito di queste norme, alcune disposizioni nell’OPAn e in particolare nell’OPAnMac risultano obsolete e possono quindi essere stralciate, mentre altre devono essere adeguate.
La competenza di disciplinare le uccisioni che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1099/2009 rimane alla Svizzera e, più precisamente, al Consiglio federale622. Il regolamento autorizza inoltre il mantenimento e, in alcuni settori, l’adozione di nuove disposizioni nazionali più rigorose se queste garantiscono una maggiore protezione degli animali durante l’abbattimento623.
2.12.8.2 Compatibilità tra compiti e finanze
L’adozione di un messaggio relativo a un Accordo sulla sicurezza alimentare con l’UE nella seconda metà della legislatura è annunciata nel messaggio adottato dal Consiglio federale il 24 gennaio 2024 sul programma di legislatura 2023-2027624. La conclusione del Protocollo sulla sicurezza alimentare costituisce pertanto parte integrante della strategia del Consiglio federale per gli anni 2023–2027 e comporta, tra l’altro, la modifica della LPAn. Il Consiglio federale prenderà le sue decisioni di politica finanziaria nell’ambito della preparazione del preventivo annuale.
2.12.8.3 Attuazione
Con alcune eccezioni, la responsabilità dell’esecuzione della LPAn è dei Cantoni (cfr. art 32 cpv. 2 e 5). L’applicazione diretta del diritto dell’UE integrato nel Protocollo sulla sicurezza alimentare comporta, tra l’altro, un cambiamento nella prassi decisionale degli organi esecutivi cantonali, dal momento che in futuro, ai sensi del regolamento (CE) n. 1099/2009, nei settori del trasporto internazionale e dell’uccisione di animali le decisioni saranno emanate direttamente sulla base del diritto UE. Si prevedono anche alcuni adeguamenti nella prassi di esecuzione da parte degli organi di controllo cantonali che potrebbero dover effettuare ulteriori controlli o adattare quelli esistenti ed elaborare piani d’azione (v. n. 2.12.9.7). Per garantire che gli organi di
619 Art. 2 cpv. 3 lett. n.
620 Art. 4 del regolamento (CE) n. 1099/2009.
621 Allegato I del regolamento (CE) n. 1099/2009.
622 Art. 21 cpv. 2 AP-LPAn.
623 Cfr. art. 26.
624 FF2024 525