Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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Ai trasporti internazionali di animali (art. 15a LPAn) e alla macellazione e ora all’uccisione di animali (art. 21 LPAn) si applicheranno in futuro direttamente il regolamento (CE) n. 1/2005611 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate e il regolamento (CE) n. 1099/2009612 relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento. Ciò viene espresso con la modifica dell’articolo 15, 15a e 21 LPAn introducendo un riferimento a questi regolamenti. Trova applicazione anche il regolamento (UE) n. 2017/625 che disciplina anche i controlli sulla protezione degli animali durante il trasporto e l’abbattimento.

Il regolamento (CE) n. 1/2005 disciplina la protezione degli animali durante il trasporto all’interno dell’UE e i controlli specifici sulle partite che entrano nel territorio doganale o che ne escono613. Esso stabilisce un obbligo di autorizzazione per i trasportatori e contiene disposizioni relative a tale autorizzazione614. Di conseguenza, le disposizioni in materia dell’articolo 15a LPAn e quelle dell’OPAn risultano obsolete. Inoltre, il regolamento contiene disposizioni specifiche sull’idoneità al trasporto di animali615, al loro trattamento616 e ai mezzi di trasporto617. Il regolamento (CE) n.1/2005 non si applicherà neanche in futuro ai trasporti esclusivamente nazionali di animali (cfr. avamprogetto-LPAn).

Riguardo i trasporti di animali, nell’articolo 7 paragrafo 1 lettera b punto ii del Protocollo sulla sicurezza alimentare rimane garantita per la Svizzera anche per il futuro l’eccezione già in vigore sul divieto di transito su strada. Ciò significa che la Svizzera, nel settore dei trasporti nazionali di animali, può continuare ad applicare le proprie prescrizioni legali che si differenziano rispetto al diritto UE pertinente (art. 15 AP- LPAn) e nel settore dei trasporti internazionali di animali continua ad applicare l’articolo 15a capoverso 3 LPAn, che è ripreso nell’articolo 15a capoverso 2 AP-LPAn.

Il Consiglio federale può continuare in futuro a disciplinare autonomamente i trasporti di animali che non ricadono nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005 (art. 15 cpv 3 AP-LPAn); in particolare per i trasporti di animali che non sono in relazione con un’attività economica618 continuano ad applicarsi le disposizioni corrispondenti dell’OPAn. Per quanto riguarda la formazione del personale addetto al trasporto degli animali, saranno necessarie alcune modifiche all’OFPAn, in quanto il diritto europeo stabilisce anche le disposizioni per la sua formazione.

611 Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97, GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1, modificato dal regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

612 Regolamento (CE) n. 1099/2009 del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento, GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1, modificato dal regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

613 Cfr. art. 1 par. 1 del regolamento (CE) n. 1/2005.

614 Cfr. art. 6 par. 1 e art. 10 del regolamento (CE) n. 1/2005.

615 All. I capo I del regolamento (CE) n. 1/2005.

616 All. I capo III del regolamento (CE) n. 1/2005.

617 All. I capo II.

618 Cfr. art. 1 par. 5 del regolamento (CE) n. 1/2005.