Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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controllo abbiano tempo sufficiente per adattare le loro prassi, l’articolo 32 del Protocollo sulla sicurezza alimentare prevede un periodo di transizione di massimo due anni dopo l’entrata in vigore (v. n. 2.12.7).

2.12.8.4 Commento ai singoli articoli dell’atto legislativo di attuazione

Ingresso

Oltre agli articoli già elencati nella LPAn vigente, è ora menzionato anche il Protocollo sulla sicurezza alimentare, in quanto la legge serve, tra le altre cose, ad attuare questo Accordo.

Art. 15

Mentre oggi l’articolo 15 disciplina i principi generali del trasporto di animali, in futuro esso si applicherà soltant al trasporto nazionale di animali, poiché i trasporti internazionali di animali saranno disciplinati in futuro dal regolamento (CE) n. 1/2005, che è parte integrante dell’allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare e che avrà applicazione diretta in Svizzera. Di conseguenza viene modificato il titolo dell’articolo e i trasporti nazionali di animali vengono menzionati esplicitamente nei due capoversi.

Art. 15a

In virtù dell’attuale allegato 11 dell’Accordo agricolo, il diritto svizzero sul trasporto internazionale di animali soddisfa già ampiamente i requisiti del regolamento (CE) n. 1/2005. Sulla base del Protocollo sulla sicurezza alimentare, in futuro il regolamento (CE) n. 1/2005, che costituisce parte integrante dell’allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare, si applicherà in linea di principio direttamente ai trasporti internazionali di animali.

Ciò si applica al trasporto di vertebrati vivi, compresi i controlli specifici a cui sono sottoposte le partite di animali all’entrata nel territorio doganale dell’UE, e ora anche della Svizzera, o all’uscita625. I controlli e le misure si basano sul regolamento (UE) 2017/625626.

Come avveniva finora, il transito di bovini, ovini, caprini, suini, cavalli da macello e pollame da macello in Svizzera è limitato al traffico ferroviario o aereo (cpv. 2). Tale deroga contenuta nell’attuale allegato 11 dell’Accordo agricolo sarà mantenuta per la Svizzera con il Protocollo sulla sicurezza alimentare627.

Ai sensi del capoverso 3 della disposizione, il Consiglio federale disciplina i trasporti internazionali di animali che non ricadono nel campo di applicazione del regolamento

625 Art. 1 par. 1 del regolamento (CE) n. 1/2005.

626 Cfr. Protocollo sulla sicurezza alimentare all. I sez. 2; sui controlli cfr. art. 21 regolamento sui controlli (UE) 2017/625..

627 Art. 7 par. 1 lett. b n. ii del Protocollo sulla sicurezza alimentare