Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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(CE) n.1/2005, ossia i trasporti di animali che non sono in relazione con un’attività economica628. Può dichiarare applicabili le norme internazionali.
Art. 21
L’articolo 21 disciplina ora non solo la macellazione (ai sensi dell’art. 2 cpv. 3 lett. n OPAn, uccisione di animali allo scopo di ottenere prodotti alimentari), ma anche, secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1099/2009, l’uccisione di animali allevati o detenuti per la fabbricazione di derrate alimentari o altri prodotti, nonché l’uccisione di animali a fini di spopolamento e operazioni correlate. Di conseguenza, anche nel titolo prima dell’articolo 21 si parla ora di uccisione degli animali e non più soltanto di macellazione. Anche in questo caso, per i controlli ufficiali trova applicazione il regolamento sui controlli ufficiali (UE) 2027/625629.
Il capoverso 2 conferisce al Consiglio federale la competenza di emanare le prescrizioni per attuare l’articolo 20 del regolamento (CE) n.1099/2009. L’articolo 20 del regolamento, prevede che gli Stati membri– mettano a disposizione un sufficiente sostegno scientifico indipendente per assistere le autorità competenti, su loro richiesta. Anche la Svizzera può specificare questa disposizione nel diritto svizzero. Nella misura in cui è consentito dal regolamento (CE) n. 1099/2009, il Consiglio federale può adottare disposizioni nazionali in merito all’uccisione di animali. Ciò è possibile nel quadro dell’articolo 26 paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1099/2009. Inoltre, il capoverso 3 della disposizione autorizza esplicitamente il Consiglio federale a disciplinare l’uccisione di animali che non sono contemplati dal suddetto regolamento e di animali allevati o detenuti per la produzione di derrate alimentari o altri prodotti.
Art. 28
Poiché l’articolo 21 non si riferisce più alla macellazione ma all’uccisione, la corrispondente disposizione penale, l’articolo 28, capoverso 1, lettera f LPAn, deve essere modificata.
Art. 32 cpv. 4
In virtù delle nuove disposizioni sui requisiti, la formazione e la formazione continua dei dipendenti dei servizi specializzati, l’articolo 32, capoverso 4, può essere abrogato.
Art. 33a–33d e 35a
Attualmente i requisiti per le persone che lavorano nell’ambito dell’esecuzione sono disciplinati nell’ordinanza del 16 novembre 2011630 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico. Si prevede di emanare regolamentazioni complete per gli organi di esecuzione
628 Cfr. art. 1 par. 5 del regolamento (CE) 1/2005.
36 Cfr. Protocollo sulla sicurezza alimentare, all. I e art. 18 par.1 del regolamento sui controlli ufficiali dell'UE.
630 RS 916.402