Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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della legislazione veterinaria e alimentare e di creare la base giuridica necessaria per il trattamento dei dati associati. In tal senso, il Consiglio federale disciplina i dettagli necessari. Pertanto, le corrispondenti disposizioni della LFE, della LPAn e della LDerr vengono uniformate. Gli attuali articoli 32 capoverso 4 e 35a LPAn non sono necessari e possono essere abrogati.
2.12.8.5 Ripercussioni dell’atto legislativo di attuazione
2.12.8.5.1 Ripercussioni per la Confederazione
In virtù dell’attuale allegato 11 dell’Accordo agricolo, i requisiti del regolamento (CE)
n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante i trasporti internazionali e le operazioni correlate sono già oggi soddisfatti con le disposizioni attuali della LPAn e dell’OPAn sui trasporti internazionali. Non si prevedono ripercussioni per la Confederazione a questo proposito.
L’applicazione del regolamento (CE) n. 1099/2009 sulla protezione degli animali durante l’uccisione potrebbe comportare un certo onere aggiuntivo per la Confederazione. Ciò riguarda, da un lato, l’obbligo di garantire che un sufficiente sostegno scientifico indipendente sia a disposizione per assistere le autorità competenti631 su loro richiesta632 e, dall’altro, qualsiasi revisione o sviluppo di linee guida.
L’onere aggiuntivo sostenuto in seguito alla modifica della LPAn potrebbe essere gestito presumibilmente con le risorse esistenti.
2.12.8.5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna
In linea di principio, l’esecuzione della LPAn spetta ai Cantoni633. Sulla base dell’Accordo agricolo esistente, i requisiti del regolamento (CE) n. 1/2005 sono già ampiamente soddisfatti con le attuali disposizioni della LPAn e dell’OPAn sui trasporti internazionali di animali. Già attualmente i Cantoni rilasciano autorizzazioni per i trasporti internazionali di animali a titolo professionale. L’OPAn stabilisce i requisiti634. In futuro, questi ultimi saranno sostituiti dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 e se ne dovrà tenere conto al momento del rilascio di un’autorizzazione. Le autorizzazioni e, in linea di massima, le decisioni in questo ambito saranno emanate direttamente sulla base del diritto dell’UE integrato nel Protocollo sulla sicurezza alimentare. Per i Cantoni potrebbe verificarsi la necessità di apportare modifiche ai controlli. Si applica il regolamento (UE) 2017/625. Tale regolamento disciplina l’esecuzione e lo scopo dei controlli ufficiali (cfr. ad es. art. 21 di questo regolamento). Poiché i controlli ufficiali vengono effettuati già oggi, non vi sono cambiamenti significativi.
Per quanto riguarda l’attuazione delle disposizioni UE sulla protezione degli animali durante l’uccisione, anche queste trovano applicazione analoga o simile ai sensi della
631 In linea di principio, i Cantoni sono responsabili dell’esecuzione, cfr. art. 32 cpv. 2 LPAn.
632 Art. 20 del regolamento (CE) n. 1099/2009.
633 Art. 32 cpv. 2 LPAn.
634 Cfr. anche art. 170 OPAn.