Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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LPAn, dell’OPAn, dell’OFPAn e dell’OPAnMac635. Emergono tuttavia alcune novità e compiti aggiuntivi per i Cantoni. Ad esempio, prima dell’inizio di un programma di spopolamento, l’autorità competente deve elaborare un piano d’azione per garantire il rispetto delle norme del regolamento (CE) n. 1099/2009636. È inoltre necessario redigere una relazione annuale sui programmi di spopolamento realizzati637.
La modifica della LPAn non avrà ripercussioni significative sui Cantoni in termini di personale.
2.12.8.5.3 Ripercussioni sull’economia
In virtù del Protocollo sulla sicurezza alimentare, il regolamento (CE) n. 1/2005 sarà in linea di principio direttamente applicabile nell’ambito dei trasporti internazionali di animali. Il regolamento si applica in linea di principio al trasporto di animali effettuato in relazione a un’attività economica. Di conseguenza, la futura in linea di principio applicabilità diretta del regolamento (CE) n. 1/2005 può comportare a causa delle attuali differenze nell’interpretazione dell’espressione «attività economica» nell’UE rispetto all’interpretazione dell’espressione «a titolo professionale» nell’attuale articolo 15a capoverso 1 LPAn, che un maggior numero di trasporti sia soggetto ad autorizzazione e che le persone responsabili debbano avere la relativa formazione o certificati di idoneità. Anche gli obblighi delle persone e delle imprese che effettuano i trasporti di animali derivano direttamente dal diritto dell’UE integrato nel Protocollo sulla sicurezza alimentare. Lo stesso vale per i detentori di animali nel luogo
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di partenza, di trasferimento o di destinazione . Tuttavia, poiché le disposizioni sui trasporti internazionali di animali contenute nella LPAn, nell’OPAn e nell’OFPAn, in virtù dell’allegato 11 dell’Accordo agricolo, sono già oggi ampiamente conformi ai requisiti della legislazione dell’UE, la modifica della LPAn non avrà ripercussioni rilevanti sulle imprese di trasporto.
Anche le disposizioni della LPAn, dell’OPAn, dell’OFPAn e dell’OPAnMac relative alla protezione degli animali durante l’uccisione corrispondono già in gran parte al regolamento (CE) n. 1099/2009. Tuttavia, per alcune aziende potrebbero sorgere nuovi compiti in relazione all’uccisione degli animali. L’emanazione di istruzioni di lavoro639 (uniformi), che già oggi è richiesta ai macelli, in futuro sarà richiesta anche ad altri stabilimenti contemplati dal regolamento (CE) n. 1099/2009. Tuttavia, attualmente in Svizzera non esistono stabilimenti di questo tipo o ne esistono pochi. La normativa europea prevede che le organizzazioni imprenditoriali redigano delle linee guida di buone prassi per facilitare l’attuazione del regolamento640. A meno che non esistano già simili linee guida, si determina un onere aggiuntivo per le imprese o le loro organizzazioni. Questo aspetto è mitigato dal fatto che l’autorità competente può redigere e pubblicare le proprie linee guida se le organizzazioni imprenditoriali non
635 In base all’Accordo agricolo attuale, le disposizioni del diritto svizzero in questo settore corrispondono in linea di massima già oggi alle disposizioni del diritto europeo in materia.
636 Art. 18 del regolamento (CE) n. 1099/2009.
637 Art. 18 cpv. 4 del regolamento CE) n. 1099/2009.
638 Cfr. art. 8 del regolamento (CE) n. 1/2005.
639 Art. 179e cpv. 1 OPAn.
640 Art. 13 par. 2 del regolamento (CE) 1099/2009.