Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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Il capoverso 2 corrisponde all’attuale articolo 43 capoverso 2 LDerr. Il riferimento alla legge federale sugli acquisti pubblici viene omesso perché la sua applicazione è scontata e non è necessario menzionarla esplicitamente.

Poiché questa disposizione si applica sia alle derrate alimentari sia a tutti gli oggetti d’uso, il Consiglio federale deve avere la competenza di determinare i settori di competenza di questi laboratori e di definirne i requisiti e i compiti. Per le derrate alimentari e i materiali e oggetti, questa competenza normativa è limitata dalle prescrizioni degli articoli 100 e 101 del regolamento (UE) 2017/625 (cpv. 3).

Per gli altri oggetti d’uso, i requisiti essenziali dei laboratori sono elencati al capoverso 4 alle lettere a–c e corrispondono a quelli della legge attuale (cfr. art. 43 cpv. 4 LDerr).

Art. 57 Disposizioni di esecuzione del Consiglio federale

I capoversi 1 e 2 corrispondono alla legge attuale (cfr. art. 44 cpv. 1 e 2 LDerr).

Nell’ambito della revisione totale della legislazione sulle derrate alimentari entrata in vigore nel 2017, sia il Consiglio federale sia il Parlamento hanno chiesto di armonizzare la legislazione svizzera con quella dell’UE, al fine di stabilire in Svizzera lo stesso livello di protezione dei Paesi confinanti e, inoltre, di evitare o eliminare gli ostacoli al commercio nel traffico merci con l’UE. Visto che gran parte della legislazione dell’UE entra in vigore già 20 giorni dopo la sua adozione, nel diritto attuale è difficile o impossibile attuarla simultaneamente in Svizzera se i relativi progetti legislativi devono passare attraverso il processo legislativo ordinario. Pertanto, come nella legislazione sugli agenti terapeutici (art. 82 cpv. 3 della legge sugli agenti terapeutici714), in futuro il Consiglio federale deve avere la competenza, nell’ambito dell’attuazione autonoma successiva, di dichiarare applicabile anche in Svizzera la futura legislazione di attuazione dell’UE nella versione vincolante per gli Stati membri (il cosiddetto riferimento dinamico all’UE) anche in settori non coperti dal Protocollo (ad es. derrate alimentari come acqua potabile, caffè, cioccolato o cosmetici) che la Svizzera può disciplinare autonomamente. La competenza del Consiglio federale non si applica ai settori coperti dal Protocollo sulla sicurezza alimentare. In questi settori non vi è necessità di prevedere nel diritto svizzero ulteriori rimandi dinamici agli atti giuridici dell’UE.

Art. 58 Collaborazione internazionale

Questa disposizione corrisponde all’articolo 45 LDerr, che viene ripreso senza modifiche in termini di contenuto.

Art. 59 Verifiche transfrontaliere

Anche questa disposizione viene sostanzialmente ripresa dalla legge attuale (art. 46 LDerr). L’articolo non comporta modifiche.

714 RS 812.21