Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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Sezione 2: Cantoni

Art. 60 Esecuzione e controllo

Il tenore di questa disposizione è identico a quello dell’articolo 47 della legge attuale, rispetto al quale non ci sono modifiche.

Art. 61 Laboratori

Il tenore di questa disposizione è identico a quello dell’articolo 47 della legge attuale, rispetto al quale non ci sono modifiche.

Art. 62 Organi di esecuzione

Questa disposizione si basa sul diritto attuale (art. 49 LDerr). La novità è che nel capoverso 1 lettera c numero 4 ora vengono indicati tra gli organi di esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari anche gli esperti ufficiali, i cui compiti e responsabilità sono attualmente disciplinati nell’ordinanza del 16 novembre 2011715 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico. Sebbene contribuiscano al controllo della filiera agroalimentare, gli esperti ufficiali non erano citati esplicitamente nella LDerr attuale, si decide quindi di farlo nell’AP. Gli assistenti specializzati ufficiali precedentemente citati alla lettera c numero 4 figurano ora alla lettera c numero 5.

I capoversi 2 e 3 sono invece nuovi: la tecnologizzazione della fabbricazione di derrate alimentari e oggetti d’uso è in costante aumento e il suo monitoraggio richiede competenze specialistiche sempre più ampie, di cui non tutte le autorità cantonali di esecuzione dispongono.

Anche per scoprire pratiche fraudolente o ingannevoli sono necessarie competenze specialistiche. Ad esempio, gli organi di esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari possono aver bisogno di rivolgersi a esperti in grado di verificare il flusso di merci e anche il flusso di denaro in un’azienda. Finora la LDerr non prevedeva questa competenza.

Pertanto, è logico che i Cantoni si sostengano a vicenda nei loro controlli. Gli esperti di un Cantone devono poter essere impiegati da un altro Cantone che non dispone di personale con le competenze specialistiche necessarie. Questi esperti dispongono delle stesse competenze degli altri organi di esecuzione in materia di derrate alimentari, vale a dire in particolare le competenze di cui all’articolo 40 capoversi 3 e 4.

Possono essere coinvolti tutti gli esperti che dispongono delle competenze specialistiche necessarie. In primo luogo, si tratta di esperti della Confederazione, dei Cantoni e dei laboratori nazionali di riferimento ai sensi dell’articolo 56, ma anche dell’economia privata.

715 RS 916.402