Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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Il capoverso 2 non prevede la competenza delle autorità di esecuzione a impiegare gli esperti: il loro coinvolgimento è volontario e concordato.

Il capoverso 3 corrisponde all’attuale articolo 49 capoverso 2 LDerr e resta invariato.

Art. 63 Disposizioni di esecuzione dei Cantoni

Questa disposizione corrisponde all’articolo 50 del diritto attuale e resta invariata.

Art. 64 Coordinamento, direzione e collaborazione con le autorità federali

Il contenuto dell’articolo 61 corrisponde all’articolo 51 LDerr.

Sezione 3: Personale degli organi di esecuzione

Art. 65 Requisiti del personale degli organi di esecuzione

Il primo e il secondo capoverso di questa disposizione corrispondono ai capoversi 1 e 2 dell’articolo 52 LDerr e vengono ripresi nell’AP-LDerr senza modifiche.

Il capoverso 3 riprende il contenuto dell’articolo 53 capoverso 5 LDerr. Questo capoverso non si riferisce soltanto alla formazione, ma anche ai certificati di formazione e di esame richiesti per l’ammissione ad essa.

Come avveniva finora in ambito alimentare, è l’USAV a decidere nei singoli casi se i requisiti per l’ammissione alla formazione formale sono soddisfatti. Devono essere prese in considerazione tutte le formazioni e qualificazioni professionali necessarie per l’accesso alla formazione formale, tra cui i diplomi conseguiti nel settore pertinente, i certificati ufficiali e l’esperienza professionale.

Art. 66 Formazione formale e formazione continua

Il capoverso 1 si basa sull’articolo 53 LDerr. In questo articolo si introduce l’espressione «formazione formale», operando così un’uniformazione della terminologia con quella utilizzata nella legge federale del 20 giugno 2014716 sulla formazione continua (LFCo). Ai sensi dell’articolo 3 lettera a LFCo, si intende per «formazione formale» la formazione disciplinata dallo Stato che porta al conseguimento di un titolo che costituisce la premessa per l’esercizio di un’attività professionale disciplinata dallo Stato. La formazione formale degli organismi di controllo deve essere allineata all’approccio «Dal produttore al consumatore» della legislazione alimentare dell’UE717. Tale strategia prevede che le diverse unità amministrative coinvolte nel controllo della filiera agroalimentare attuino un piano comune e include anche l’armonizzazione dei requisiti per il personale addetto ai controlli.

716 RS 419.1

717 https://food.ec.europa.eu > horizontal-topics > farm-fork-strategy.