Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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La LDerr, la LFE e la LPAn oggi disciplinano singolarmente e in modo specifico i requisiti per il personale degli organi di esecuzione, la formazione e la formazione continua. La presente revisione elimina le incongruenze emerse nel corso tempo e aggiorna i contenuti; può quindi fungere da base per una futura «ordinanza sulla formazione» che riguardi congiuntamente gli organi di esecuzione nei settori alimentare e veterinario.

Il capoverso 2 autorizza il Consiglio federale a disciplinare i dettagli della formazione formale. Ciò include anche la regolamentazione dei requisiti per l’ammissione ad essa.

Gli organi di esecuzione devono mantenere aggiornate le conoscenze nel proprio ambito di competenza e approfondirle. Inoltre, i rapidi sviluppi della tecnologia in ambito alimentare e la complessità dei processi da valutare richiedono che le conoscenze delle persone responsabili dell’esecuzione della legislazione in materia vengano periodicamente ampliate. Pertanto, la Confederazione e i Cantoni devono avere la possibilità di offrire al personale incaricato dell’esecuzione formazioni continue nell’ambito della formazione formale (cpv. 3). Queste «formazioni continue» non sono equiparabili alla «formazione continua» di cui all’articolo 3 lettera a LFCo.

Il capoverso 4 colma una lacuna nella legislazione esistente e conferisce al Consiglio federale la competenza di mantenere aggiornato alle ultime conoscenze tecniche il livello di formazione del personale degli organi di esecuzione di Confederazione e Cantoni rendendo obbligatorie le formazioni continue di cui al capoverso 3. In questo caso si possono prendere in considerazione anche formazioni continue offerte da organizzazioni esterne.

Art. 67 Svolgimento degli esami

Questa disposizione consente al Consiglio federale di disciplinare lo svolgimento degli esami del personale degli organi di esecuzione. Corrisponde all’articolo 53 capoverso 3 LDerr (cpv. 1).

Inoltre, il Consiglio federale può nominare le commissioni d’esame. Si tratta di commissioni extraparlamentari secondo l’articolo 57a e seguenti della legge del 21 marzo 1997718 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione che non dispongono di alcuna competenza decisionale. I loro compiti sono condurre gli esami e fornire consulenza all’Ufficio federale competente sulle questioni relative alla formazione (cpv. 2).

Sezione 4: Disposizioni comuni per l’esecuzione da parte della Confederazione e dei Cantoni

718 RS 172.010