Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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Art. 68 Avvertimento al pubblico

Questa disposizione è ripresa senza modifiche dal diritto vigente e attua l’articolo 10 del regolamento (CE) n. 178/2002.

Anche la procedura per l’emissione di un avvertimento al pubblico rimane invariata. Se accertano che a un numero indeterminato di consumatori sono stati consegnati derrate alimentari od oggetti d’uso non sicuri, la competente autorità di esecuzione ha l’obbligo di agire (cpv. 1; art. 54 cpv. 1 LDerr). Anche se compito di ritirare o richiamare i prodotti pericolosi per la salute spetta principalmente alle persone responsabili degli stabilimenti (art. 35), la competente autorità di esecuzione è tenuta ad accompagnare il caso e, eventualmente, ad adottare le misure appropriate e necessarie. Nel farlo, deve ponderare gli interessi tra il pericolo per la salute e la denuncia dell’azienda che l’avvertimento stesso comporta. In caso di possibili danni gravi e a lungo termine per la salute, è sempre necessario emettere avvertimenti al pubblico: in questo caso, l’interesse economico dell’azienda deve passare in secondo piano.

Il capoverso 2 corrisponde all’articolo 54 capoverso 2 LDerr e stabilisce che se è minacciata la popolazione di più Cantoni, l’informazione e le raccomandazioni incombono alla competente autorità federale di esecuzione. Per evitare informazioni contraddittorie, quando il pericolo va oltre l’ambito locale è importante che la Confederazione si occupi anche del coordinamento delle informazioni.

Nei casi di minore entità, può essere sufficiente informare attraverso il sito web della competente autorità di esecuzione (cpv. 3).

Secondo il capoverso 4, prima di rivolgersi al pubblico, la competente autorità di esecuzione deve consultare la persona che ha fabbricato, importato o immesso sul mercato il prodotto nonché le organizzazioni dei consumatori (corrisponde all’art. 54 cpv. 4 LDerr). Queste consultazioni sono importanti perché nel momento in cui le autorità emanano l’avvertimento al pubblico, l’azienda interessata può subire una perdita di immagine o addirittura un crollo delle vendite. In caso di pericolo imminente e di necessità di un intervento immediato, in casi eccezionali si può rinunciare alla consultazione o, se l’azienda interessata è raggiungibile, si stabilisce per la possibilità di consultazione una scadenza molto breve, per esempio di un’ora.

Quando si decide se emettere un avvertimento al pubblico, è molto importante il principio della proporzionalità: la pubblicazione sui media dovrebbe essere limitata ai casi più gravi di pericolo per la salute. Se le possibili conseguenze sono meno gravi, si possono adottare misure più blande che, ad esempio, non consentono di trarre conclusioni sull’azienda responsabile. Se le condizioni quadro lo consentono, la competente autorità di esecuzione può incaricare la persona che immette il prodotto sul mercato di informare il pubblico (cpv. 5).

Art. 69 Collaborazione di terzi

Per le derrate alimentari e i materiali e oggetti, la delega dei compiti nell’ambito del controllo ufficiale a terzi è disciplinata dagli articoli 28–33 del regolamento (UE) 2017/625 (cpv. 1) e dagli atti giuridici emanati sulla base di tale regolamento