Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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che attuano la presente disposizione e sono parte integrante dell’allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare. Il contenuto di queste disposizioni è in gran parte analogo all’ articolo 55 LDerr. Tuttavia, il diritto UE contiene requisiti più dettagliati rispetto alla LDerr.
Per gli altri oggetti d’uso non vi sono modifiche rispetto alla legge attuale. I capoversi 2–7 corrispondono dal punto di vista del contenuto al diritto vigente.
Art. 70 Obbligo del segreto
Nel capoverso 1 è stabilito il principio che le persone incaricate dell’esecuzione della legge sulle derrate alimentari sottostanno all’obbligo del segreto. Il tenore dell’articolo è identico a quello dell’articolo 56 LDerr. A differenza della legge attuale, tuttavia, viene omessa l’informazione secondo cui sono fatte salve le disposizioni dell’AP- LDerr che contengono un obbligo di informazione o una base legale per lo scambio di dati. Questo perché è chiaro che tutte le disposizioni in materia prevalgono sull’articolo 70 come lex specialis. Al di fuori dell’AP-LDerr, ciò vale in particolare anche per la legge federale del 17 dicembre 2004719 sul principio di trasparenza dell’amministrazione (LTras).
Per le derrate alimentari e gli oggetti d’uso, il capoverso 2 fa riferimento anche all’articolo 8 del regolamento (UE) 2017/625. Anche questa disposizione prevale sull’articolo 70.
Capitolo 8: Finanziamento
Art. 71 Ripartizione dei costi
La ripartizione dei costi tra Confederazione e Cantoni rimane invariata rispetto alla legge attuale. L’articolo 57 LDerr viene ripreso senza modifiche.
Art. 72 Emolumenti
Questa disposizione si basa sull’articolo 58 LDerr. Il principio secondo cui il controllo degli alimenti è esente da emolumenti rimane invariato, a meno che la legge in oggetto non disponga diversamente (cpv. 1).
L’elenco dei controlli per cui sono riscossi emolumenti (cpv. 2) rimane sostanzialmente invariato rispetto alla LDerr (cfr. art. 58 cpv. 2 LDerr), ad eccezione del capoverso 2 lettera e, che è nuovo. In futuro si applicherà direttamente anche l’articolo 79 del regolamento (UE) 2017/625. In concreto, ciò significa che per determinati controlli ufficiali devono essere riscossi tasse ed emolumenti obbligatori. Questi emolumenti riguardano le importazioni di derrate alimentari di origine animale da Paesi terzi
719 RS 152.3