Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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nell’UE o, in futuro, in Svizzera e, tra le altre cose, mirano a prevenire distorsioni della concorrenza e disparità di trattamento nei singoli Stati membri e in Svizzera720.
Per gli operatori in Svizzera, la futura applicazione diretta dell’articolo 79 del regolamento (UE) 2017/625 non comporterà alcun onere aggiuntivo rispetto ad oggi. Nell’ambito dell’Accordo agricolo, la Svizzera ha già armonizzato la propria legislazione con le corrispondenti disposizioni del diritto dell’UE (cfr. art. 15 dell’ordinanza del 30 ottobre 1985721 sulle tasse dell’USAV).
I capoversi 3–6 corrispondono ai capoversi 3–6 dell’articolo 58 LDerr.
Capitolo 9: Trattamento dei dati
Art. 73 Dati di persone fisiche e giuridiche nonché segreti commerciali e di
fabbricazione
In virtù del diritto attuale, le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni hanno il diritto di trattare dati personali, inclusi i dati concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi e penali, per quanto necessario all’esecuzione dei loro compiti conformemente alla legge in oggetto. Ora si specifica che le autorità competenti sono quelle incaricate di attuare la legislazione sulle derrate alimentari, vale a dire la competente autorità di esecuzione, l’autorità cantonale di esecuzione secondo l’articolo 62 capoverso 3 nonché i terzi a cui sono affidati compiti ufficiali secondo l’articolo 69. Per «esecuzione» si intendono tutte le azioni volte ad attuare la LDerr, che, oltre all’applicazione della legge mediante l’imposizione di misure, comprendono anche, ad esempio, la preparazione della legislazione, l’attività legislativa stessa e la concessione di autorizzazioni.
Un’altra novità è che il capoverso 1 distingue tra dati di persone fisiche e giuridiche e cita esplicitamente il trattamento dei segreti commerciali e di fabbricazione. Tutti i dati e le informazioni citati possono essere trattati solo dalle autorità e dai terzi responsabili dell’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari ai sensi dell’articolo 66 (v. sopra) e solo per l’adempimento dei loro compiti ai sensi della legge in oggetto (lett. a) o per l’adempimento dei compiti loro assegnati nell’ambito della legge in oggetto in virtù di trattati internazionali (lett. b). Mentre la lettera a era già in vigore nella legge precedente, la lettera b è nuova e precisa ed estende l’articolo 45 capoverso 1 LDerr, secondo cui le autorità federali collaborano con organi specializzati e istituzioni esteri e internazionali e assumono i compiti derivanti dai trattati internazionali.
Il capoverso 2 corrisponde all’articolo 59 capoverso 2 LDerr e viene ripreso senza modifiche.
720 Cfr. i considerando 65–67 del regolamento (UE) 2017/625.
721 RS 916.472