Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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Art. 74 Analisi dello stabilimento in caso di sospetto motivato
Con gli strumenti giuridici di cui dispongono oggi, per le autorità di esecuzione spesso è difficile ottenere che il pubblico ministero avvii le proprie indagini in caso di sospetto che uno stabilimento di derrate alimentari od oggetti d’uso stia attuando pratiche fraudolente o ingannevoli. Per migliorare gli elementi di prova in queste situazioni, il capoverso 1 attribuisce alle autorità di esecuzione la competenza di eseguire un’analisi dello stabilimento. Ciò dovrebbe consentire loro di effettuare i controlli mirati necessari, e, se il sospetto è confermato, di trasmettere il caso al pubblico ministero per l’apertura di un’indagine. Se necessario, possono essere consultati a tal fine anche gli esperti di cui all’articolo 62 capoverso 2. Le autorità e gli organi di esecuzione di cui all’articolo 62 capoverso 3 e i terzi di cui all’articolo 69 non hanno il diritto di effettuare un’analisi dello stabilimento in caso di sospetto motivato.
Il presupposto per effettuare un’analisi dello stabilimento è, da un lato, la presenza di un sospetto motivato e, dall’altro, che un’azienda violi sistematicamente e in misura considerevole la legislazione sulle derrate alimentari. Inoltre, l’analisi dello stabilimento può essere effettuata solo se ha lo scopo di prevenire le infrazioni alla legislazione sulle derrate alimentari (lett. a), di acquisire conoscenze sulla probabilità che si verifichi un’infrazione alla legislazione sulle derrate alimentari e sull’entità di tali infrazioni (lett. b) o di preparare controlli e campagne coordinati (lett. c). Non è ammesso effettuare analisi dello stabilimento per altri scopi.
Il capoverso 2 conferisce alle autorità di esecuzione la competenza di trattare, ai fini del controllo dello stabilimento, dati concernenti i flussi finanziari e di merci degli stabilimenti di derrate alimentari e oggetti d’uso (lett. a), dati personali concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi e penali (lett. b), dati di persone giuridiche concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi e penali (lett. c) e dati concernenti segreti commerciali e di fabbricazione (lett. d).
Le autorità di esecuzione possono utilizzare i dati che si basano su un’analisi dello stesso tipo anche per altre analisi dello stabilimento (cpv. 3). Questo è importante perché le pratiche fraudolente o ingannevoli possono interessare diversi stabilimenti che commerciano o fabbricano le derrate alimentari o gli oggetti d’uso in questione. Solo così si può garantire un’azione efficace e coordinata contro queste attività.
Molti dei dati ottenuti nell’ambito delle analisi dello stabilimento non rientrano nella categoria dei dati personali degni di particolare protezione o dei dati di persone giuridiche degni di particolare protezione (si tratta ad es. di informazioni sui processi di produzione o sull’organizzazione interna dello stabilimento). Pertanto, il capoverso 4 conferisce al Consiglio federale la competenza di trattare anche questi dati.
Art. 75 Assistenza amministrativa
Per imporre le prescrizioni della legislazione sulle derrate alimentari e prevenire le frodi alimentari è necessario che le autorità di esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari abbiano a disposizione gli strumenti necessari. In tempi di crescente internazionalizzazione della circolazione delle merci e in considerazione della crescente complessità delle catene di approvvigionamento, lo scambio di informazioni