Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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tra le autorità coinvolte nell’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari riveste una grande importanza.
Ciò con tre mozioni trasmesse, anche il Parlamento ha espresso la volontà di creare un quadro giuridico adeguato a un’azione mirata contro le frodi alimentari (v. sopra
n. 2.12.9.4). L’articolo 75, ampliato rispetto all’articolo 60 LDerr, ha lo scopo di tenere conto di queste questioni, prendendo in considerazione anche il principio di proporzionalità
Rispetto all’articolo 60 LDerr la novità è la rubrica, che non si concentra più sullo scambio di dati di esecuzione come in precedenza, ma sull’assistenza amministrativa in generale.
L’obbligo di fornire assistenza amministrativa o di trasmettere le informazioni e i dati richiesti si applica alle autorità incaricate dell’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari, alle autorità e agli organi di esecuzione ai sensi dell’articolo 62 capoverso 3 e ai terzi a cui sono affidati compiti ufficiali ai sensi dell’articolo 69 (cpv. 1). Ciò include gli organismi citati anche già all’articolo 60 capoverso 1 LDerr.
Il capoverso 2 elenca i dati che le autorità di cui al capoverso 1 devono comunicarsi vicendevolmente su richiesta. Tuttavia, le autorità richiedenti possono esigere i dati solo nella misura in cui essi siano necessari per l’adempimento dei compiti loro assegnati in virtù della legge in oggetto oppure nell’ambito della legge in oggetto sulla base di trattati internazionali. Per «adempimento di compiti loro affidati nell’ambito della presente legge» si intendono anche le informazioni e i dati che consentono all’autorità di esecuzione di scoprire pratiche fraudolente o ingannevoli in un caso specifico.
Se sono soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 2, gli organismi di cui al capoverso 1 devono comunicarsi vicendevolmente i dati sui segreti commerciali e di fabbricazione, ma l’autorità ricevente deve proteggerli verso l’esterno (cpv. 3).
La cooperazione multidisciplinare è un prerequisito per un’esecuzione efficiente della legislazione sugli alimenti. In particolare, la lotta contro le pratiche fraudolente o ingannevoli richiede uno scambio rapido e senza intoppi di dati e informazioni tra le autorità federali, i Cantoni e i terzi. Questo scambio non può limitarsi alle autorità competenti, ma deve poter avvenire su base ampia e in modo adeguato alla situazione. Ad esempio, se l’USAV viene informato che del vino a basso costo importato dall’estero è stato travasato e rietichettato in Svizzera e viene offerto in vendita via Internet, deve avere la possibilità di condividere queste informazioni con le autorità cantonali incaricati dell’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari, con il Controllo svizzero del commercio dei vini, con l’Ufficio federale dell’agricoltura e con fedpol al fine di ottenere, se necessario, ulteriori informazioni al riguardo. In assenza di tale possibilità, ogni autorità – se è a conoscenza dei fatti – indaga autonomamente nella propria area di competenza senza avere una visione d’insieme. In questo contesto, è altrettanto importante che lo scambio di informazioni tra le autorità amministrative competenti e le autorità penali funzioni bene.
Pertanto, il capoverso 4 stabilisce che, su richiesta, le autorità e i terzi in esso elencati sono autorizzati a comunicare agli organismi di cui al capoverso 1 le informazioni di cui questi hanno bisogno per lo svolgimento dei loro compiti nell’ambito della legislazione sulle derrate alimentari. Il flusso di informazioni e il sostegno dovrebbero