Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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alla CGUE specifica la nozione di diritto dell’UE che la CGUE è chiamata a interpretare (art. III.9 par. 4 lett. c ApTA-PI-ATA). Il tribunale arbitrale non può dunque chiedere alla CGUE di interpretare nella sua interezza una disposizione di un accordo relativo al mercato interno bensì unicamente le nozioni di diritto dell’UE contenute in tale disposizione. I termini fissati per la decisione del tribunale arbitrale sono sospesi fino alla pronuncia della CGUE (art. III.9 par. 2 cpv. 2 ApTA-PI-ATA). Questo fatto può prolungare di molto la durata del procedimento (a titolo indicativo, nel 2023 la durata media di procedimenti pregiudiziali analoghi davanti alla CGUE era di 16,8 mesi).

Per risolvere la controversia il tribunale arbitrale fa leva sull’accordo interessato, sugli atti giuridici dell’UE ai quali si fa riferimento nell’accordo e sulle norme di diritto internazionale pertinenti ai fini dell’applicazione di questi strumenti, in particolare norme che includono regole relative alla responsabilità degli Stati (art. IV.3 par. 1 ApTA-PI-ATA).

Le Parti si impegnano a prendere tutte le misure necessarie per conformarsi in buona fede alla decisione del tribunale arbitrale (art. 10 par. 5 PI-ATA). La Parte che non ha rispettato l’accordo secondo il tribunale arbitrale comunica all’altra Parte, attraverso il comitato misto, le misure che ha preso per conformarsi alla decisione del tribunale arbitrale. La decisione del tribunale arbitrale è dunque di natura dichiarativa. Ciò implica, in caso di controversia sull’obbligo di integrare un atto giuridico dell’UE in un accordo, che la decisione del tribunale arbitrale non può avere, da sola, come conseguenza, la concreta integrazione di tale atto giuridico: deve ancora essere effettuata la procedura di integrazione abituale ed è dunque necessario il consenso delle due Parti all’interno del comitato misto. L’attuazione della decisione del tribunale arbitrale secondo le proprie procedure interne, anche nel contesto di una controversia riguardante l’obbligo o meno di integrare un atto giuridico dell’UE, resta pertanto di competenza delle due Parti (v. n. 2.1.5.2.2).

2.1.5.4.3 Misure di compensazione

Il nuovo meccanismo di composizione delle controversie prevede la possibilità per ciascuna Parte di adottare misure di compensazione nei confronti dell’altra Parte quando sono soddisfatte determinate condizioni. Il concetto di misura di compensazione non è interamente nuovo ed è ben noto soprattutto in ambito commerciale, per esempio nel diritto dell’Organizzazione mondiale del commercio o nel campo degli accordi sugli investimenti. Tra gli accordi firmati dalla Svizzera che prevedono meccanismi di compensazione vi sono gli accordi di libero scambio con il Canada63, l’Indonesia64, la Cina65 e la Turchia66. Gli accordi relativi al mercato interno prevedono già alcuni strumenti, come le misure di riequilibrio, le misure di salvaguardia temporanee e la sospensione dell’applicazione dell’allegato in questione in caso di disaccordo tra le Parti in merito al rispetto degli obblighi stabiliti negli accordi (v.

n. 2.1.2.1).

63 RS 0.632.312.32

64 RS 0.632.314.271

65 RS 0.946.292.492

66 RS 0.632.317.631