Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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2.1.5.3 Interpretazione, applicazione e vigilanza

2.1.5.3.1 Principio dell’interpretazione uniforme

L’obiettivo degli elementi istituzionali è garantire una maggiore certezza del diritto, pari trattamento e condizioni omogenee alle Parti, agli operatori economici e ai singoli nei settori relativi al mercato interno dell’UE che rientrano nel campo di applicazione di ogni singolo accordo. Per raggiungere questo obiettivo è necessario assicurare un’interpretazione e un’applicazione uniformi delle regole del mercato interno sulla base degli accordi.

Il principio dell’interpretazione uniforme si rivolge in primo luogo alle autorità e ai tribunali. La Svizzera e l’UE sono tenute – ciascuna sul proprio territorio – a interpretare e applicare gli accordi nei settori relativi al mercato interno e gli atti giuridici dell’UE a cui gli accordi fanno riferimento in maniera uniforme e nel rispetto dei principi del diritto internazionale pubblico (art. 7 par. 1 PI-ATA). Quest’ultimo elemento include in particolare le regole della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati58. Il principio dell’interpretazione uniforme vale unicamente per i settori del mercato interno dell’UE a cui la Svizzera partecipa sulla base degli accordi e non per altri aspetti di questi ultimi che non riguardano la partecipazione della Svizzera al mercato interno dell’UE.

In particolare, gli atti giuridici dell’UE ai quali si fa riferimento, e, nella misura in cui la loro applicazione implichi nozioni di diritto dell’Unione, le disposizioni del singolo accordo, sono interpretati e applicati conformemente alla giurisprudenza della CGUE anteriore e posteriore alla firma dell’accordo stesso (art. 7 par. 2 PI-ATA). Non si tratta di un principio nuovo. Gli accordi relativi al mercato interno esistenti prevedono già l’obbligo di tenere conto della giurisprudenza della CGUE (v. n. 2.1.2.1). Questo obbligo si limita in generale alla giurisprudenza anteriore alla firma dell’accordo interessato, ma, secondo una logica che si fonda sul senso e lo scopo degli accordi (la creazione di una situazione giuridica parallela), il Tribunale federale in linea di principio prende già in considerazione anche la giurisprudenza pertinente della CGUE posteriore, a meno che validi motivi non giustifichino la scelta di discostarsene59. Questo è soprattutto il caso nell’ambito della libera circolazione delle persone. La nuova disposizione istituzionale estende pertanto l’obbligo di tenere conto della giurisprudenza anche a quella posteriore alla firma dell’accordo.

L’obbligo dell’interpretazione uniforme è stato relativizzato dalla sentenza «Polydor» della CGUE. Secondo questa giurisprudenza (sviluppata originariamente dalla CGUE60 nel contesto degli accordi di libero scambio e poi estesa all’ALC dal 200961 e all’Accordo sul trasporto aereo dal 201362) le norme giuridiche dell’UE riprese negli accordi bilaterali tra la Svizzera e l’Unione devono essere interpretate alla luce dell’oggetto e dello scopo specifici di ogni singolo accordo. Di conseguenza, la giurisprudenza della CGUE relativa al diritto dell’UE non può essere applicata puramente

58 RS 0.111

59 P. es. recentemente, TF 2C 484/2022, sentenza del 15 mag. 2023, consid. 3.4.2.

60 CGUE, sentenza del 9 feb. 1982 «Polydor», C-270/80, EU:C:1982:43.

61 P. es.: CGUE, sentenza del 15 mar. 2018 «Picart», C-355/16, EU:C:2018:184, n. 29.

62 CGUE, sentenza del 7 mar. 2013 «Confederazione Svizzera vs. Commissione europea», C‑547/10 P, EU:C:2013:139, n. 80.