Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 80Fedlex · Rapporto esplicativo
2.1.5.4.1 Principio dell’esclusività
Il meccanismo di composizione delle controversie è esclusivo (art. 9 PI-ATA). Ciò significa che la Svizzera e l’UE si impegnano a sottoporvi qualsiasi controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione dell’accordo o degli atti giuridici dell’UE ai quali lo stesso fa riferimento così come, qualora una tale competenza sia prevista dall’accordo, relativa alla conformità di una decisione della Commissione europea con l’accordo interessato. Questa limitazione a decisioni della Commissione europea (rispetto, p. es., alle agenzie) è dovuta al fatto che solo la Commissione è abilitata – a titolo eccezionale – a prendere decisioni nei confronti della Svizzera in quanto Stato.
Si tratta di un obbligo usuale che punta a evitare la pratica del forum shopping (la scelta del tribunale più conveniente) ed è importante per la Svizzera perché esclude la possibilità, per gli Stati membri dell’UE, di rivolgersi alla Commissione europea o direttamente alla CGUE per risolvere controversie con la Svizzera.
2.1.5.4.2 Procedura di composizione delle controversie
La prima tappa della procedura di composizione delle controversie è di tipo politico- diplomatico, come avviene già oggi (art. 10 par. 1 PI-ATA). In caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione di un accordo (compreso l’eventuale protocollo istituzionale) o di un atto giuridico dell’UE a cui l’accordo interessato fa riferimento, le Parti cercano innanzitutto di trovare una soluzione concordata all’interno del comitato misto (art. 10 par. 1 PI-ATA).
Se entro tre mesi dalla data in cui la difficoltà gli è stata sottoposta il comitato misto non riesce a trovare alcuna soluzione, la Svizzera o l’UE possono chiedere che la controversia sia decisa da un tribunale arbitrale (art. 10 par. 2 PI-ATA). Si tratta di una procedura arbitrale classica, prevista da numerosi trattati internazionali.
La sua particolarità risiede tuttavia nel fatto che, date determinate condizioni, il tribunale arbitrale è tenuto a rivolgersi alla CGUE per interpretare il diritto dell’UE (art. 10 par. 3 PI-ATA). Questo perché la CGUE è l’unico organo competente in questo campo. Le tre condizioni che impongono di rivolgersi alla CGUE sono descritte con precisione (art. 10 par. 3 cpv. 1 PI-ATA). La CGUE deve essere consultata: se (i) la controversia solleva una questione concernente l’interpretazione o l’applicazione di un atto giuridico dell’UE o di una disposizione dell’accordo interessato la cui applicazione implica nozioni di diritto dell’UE, e se (ii) l’interpretazione di tale disposizione è pertinente per la composizione della controversia e (iii) risulta necessaria per permettere al tribunale arbitrale di deliberare. È sempre il tribunale arbitrale a decidere se ci sono le condizioni per rivolgersi alla CGUE. La CGUE non potrà quindi intervenire di propria iniziativa in una procedura arbitrale. Gli accordi relativi al mercato interno non si basano inoltre sul diritto svizzero. Non è quindi previsto né necessario che il tribunale arbitrale sottoponga questioni al Tribunale federale.
La descrizione dei casi in cui il tribunale si rivolge alla CGUE è seguita dalla descrizione di un caso in cui il tribunale arbitrale non può consultare quest’ultima (art. 10 par. 3 cpv. 2 PI-ATA), ossia (i) quando la controversia solleva una questione concernente l’interpretazione o l’applicazione di una disposizione che rientra nel campo di applicazione di un’eccezione e (ii) quando la controversia non implica l’interpretazione o l’applicazione di nozioni di diritto dell’UE. Si tratta di un esempio. Il tribunale