Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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e semplicemente agli accordi bilaterali perché questi accordi non prevedono la piena integrazione nel mercato interno dell’UE. I loro obiettivi sono più limitati e i loro campi di applicazione più ristretti. Anche il Tribunale federale segue una giurisprudenza analoga. Dato che le disposizioni istituzionali non modificano queste caratteristiche degli accordi relativi al mercato interno (v. n. 2.1.5.1.2), tale prassi dovrebbe rimanere invariata anche in futuro.

A titolo comparativo, va inoltre ricordato che la giurisprudenza della CGUE svolge già un ruolo importante nel contesto dell'associazione della Svizzera a Schengen e a Dublino, con conseguenze potenzialmente incisive in caso di disaccordo al riguardo. Se la Svizzera si discosta in modo sostanziale dalla giurisprudenza della CGUE in materia di acquis di Schengen e Dublino (ciò che finora non è mai avvenuto), le due parti dovrebbero trovare una soluzione. Ciò implica che la Svizzera riprenda la giurisprudenza della CGUE oppure che l'UE accetti tale divergenza (cosa poco probabile). In caso contrario, l'associazione della Svizzera a Schengen e a Dublino cessa automaticamente entro un determinato termine. L'esistenza di divergenze da parte della Svizzera rispetto alla giurisprudenza della CGUE può però anche essere tematizzata anche nell'ambito delle valutazioni Schengen. In tale contesto, la Commissione europea può formulare raccomandazioni alla Svizzera, che è tenuta a renderne conto.

2.1.5.3.2 Principio dell’applicazione effettiva e armonizzata

Le disposizioni istituzionali non creano un organo di vigilanza sovranazionale, contrariamente a quanto previsto per il SEE. La Svizzera e l’UE sono entrambe responsabili dell’applicazione corretta degli accordi sul loro rispettivo territorio secondo il modello a due pilastri (art. 8 par. 2 PI-ATA). Possono scambiarsi informazioni e consultarsi su questioni legate alle attività di vigilanza, cooperare e assistersi reciprocamente (art. 8 par. 1 PI-ATA). Se, eccezionalmente, per assicurare l’applicazione effettiva e armonizzata di un accordo, è necessaria una delega di competenze di vigilanza a istituzioni dell’UE, come è per esempio già il caso attualmente per l’Accordo sul trasporto aereo, l’accordo interessato deve prevederlo esplicitamente (art. 8 par. 4 PI-ATA). In caso di divergenze in merito all’applicazione o alla vigilanza degli accordi si applica il meccanismo di composizione delle controversie (art. 8 par. 4 PI- ATA; v. n. 2.1.6.4). Questo principio non viene rimesso in discussione dalla disposizione sui diritti e gli obblighi (v. n. 2.1.5.7).

2.1.5.4 Composizione delle controversie, cooperazione tra le giurisdizioni e deposito di memorie o di osservazioni

Il meccanismo di composizione delle controversie mira a eliminare potenziali divergenze che potrebbero emergere tra le Parti nel quadro dell’applicazione degli accordi. Si tratta dunque di un meccanismo di carattere strettamente «interstatale». Né le persone fisiche né quelle giuridiche possono rivolgersi al tribunale arbitrale per far valere i propri interessi legali. Gli organi giurisdizionali svizzeri mantengono le loro competenze quando si tratta di risolvere, in Svizzera, controversie riguardanti gli accordi che vedono contrapposte una persona o un’impresa a un’altra persona o a un’altra impresa, oppure allo Stato.