Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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Le misure di compensazione non sono sanzioni e non hanno carattere punitivo. Il loro scopo è ristabilire un equilibrio tra i diritti e gli obblighi delle Parti quando queste non riescono a risolvere una controversia in altro modo.
Caratteristiche
Se una Parte non si conforma alla decisione del tribunale arbitrale o se l’altra Parte ritiene che le misure prese non siano conformi a tale decisione, quest’ultima Parte può prendere misure di compensazione. Le misure di compensazione devono essere proporzionate e possono essere prese solo nel quadro dell’accordo interessato dalla decisione del tribunale arbitrale o nel quadro degli altri accordi relativi al mercato interno (escluso l’ambito specificamente agricolo del relativo accordo [v. n. 2.1.1]; «ritorsione incrociata»). L’obiettivo delle misure è di ovviare a un’eventuale situazione di squilibrio creata dal mancato rispetto della decisione del tribunale arbitrale. Non hanno dunque carattere punitivo (art. 11 par. 1 PI-ATA).
Le misure di compensazione non possono avere effetto retroattivo. Lasciano pertanto impregiudicati i diritti e gli obblighi già acquisiti dai singoli e dagli operatori economici (art. 11 par. 4 PI-ATA).
Nella misura in cui include la possibilità di prendere misure di compensazione, il meccanismo di composizione delle controversie introduce, dunque, una procedura che permette alle Parti di gestire le situazioni nelle quali una di esse non dovesse rispettare gli obblighi risultanti dagli accordi relativi al mercato interno e di ristabilire un equilibrio di diritti e obblighi tra le Parti nel quadro di tali accordi. Le Parti sono sempre tenute a rispettare gli obblighi che derivano dagli accordi e a mettere in pratica in buona fede le decisioni del tribunale arbitrale. Tuttavia, il meccanismo di composizione delle controversie dà loro la possibilità di prescindere volontariamente da un obbligo specifico derivante da un accordo relativo al mercato interno quando lo ritengono necessario, accettando la possibilità che l’altra Parte prenda misure di compensazione. Questo meccanismo costituisce un’importante innovazione negli accordi relativi al mercato interno.
Procedura
La Parte che intende prendere misure di compensazione deve notificarlo all’altra Parte precisando di quali misure si tratta. Le misure sono sottoposte a un effetto sospensivo automatico di tre mesi dalla data della notifica, ossia non possono essere in nessun caso applicate prima che siano trascorsi tre mesi da tale data (art. 11 par. 1 PI-ATA). Dopo la notifica le Parti hanno un mese di tempo per trovare una soluzione all’interno del comitato misto. Se, trascorso questo termine, il comitato misto non decide di sospendere, di modificare o di annullare le misure, la Parte colpita può sottoporre al tribunale arbitrale la questione relativa alla loro proporzionalità (art. 11 par. 2 PI- ATA).
Dall’inizio del procedimento arbitrale le Parti possono chiedere che il periodo di sospensione automatica di tre mesi sia prolungato (art. III.10 par. 1 ApTA-PI-ATA). Spetta al tribunale arbitrale decidere, entro un mese e sulla base di criteri ben definiti, se prorogare o meno la sospensione, in linea di principio fino al momento in cui emanerà la sua decisione finale in merito alla proporzionalità (art. III.10 par. 4 e 7 ApTA- PI-ATA). La sospensione dei termini previsti per il procedimento arbitrale nel caso in