Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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arbitrale può in effetti rivolgersi alla CGUE soltanto se sono date le condizioni descritte al paragrafo 3 prima frase. Questa ipotesi è soprattutto applicabile quando si tratta dell’interpretazione o dell’applicazione di principi generali del diritto, come la proporzionalità, nel contesto delle eccezioni e del recepimento dinamico. Questi principi generali non costituiscono nozioni di diritto dell’UE ed è dunque escluso il rinvio alla CGUE da parte del tribunale arbitrale per quanto riguarda la loro interpretazione o la loro applicazione.
Se il tribunale arbitrale sottopone una questione interpretativa alla CGUE, la decisione di quest’ultima, che riguarda unicamente l’interpretazione del diritto dell’UE, è vincolante. Il tribunale arbitrale resta competente per la composizione della controversia nel merito (art. 10 par. 4 lett. a PI-ATA). La CGUE non dovrà quindi pronunciarsi su una controversia nell'ambito del meccanismo di composizione delle controversie, ma sarà sempre il tribunale arbitrale a prendere la decisione. Nel contesto del procedimento davanti alla CGUE per risolvere la questione sollevata dal tribunale arbitrale le procedure abituali della CGUE si applicano anche alla Svizzera (art. 10 par. 4 lett. b PI-ATA).
A titolo comparativo, va sottolineato che il ruolo della CGUE nell'ambito della composizione delle controversie secondo i nuovi elementi istituzionali è più limitato di quello già previsto attualmente nell'Accordo sul trasporto aereo. Quest'ultimo, infatti, da oltre 25 anni attribuisce alla CGUE competenze nei confronti, in particolare, dei singoli e degli operatori economici svizzeri in ambiti strettamente limitati.
I dettagli del procedimento arbitrale sono disciplinati, in base alla struttura degli accordi, in appendici o in protocolli. Le regole corrispondono essenzialmente a quanto stabilito dal diritto internazionale in questo ambito. In concreto, la Svizzera e l’UE scelgono lo stesso numero di arbitri (art. II.2 par. 1 e 2 dell’appendice sul tribunale arbitrale del PI-ATA [ApTA-PI-ATA]). Quando devono essere nominati tre arbitri, ciascuna Parte ne designa uno. Quando devono essere nominati cinque arbitri, ciascuna Parte ne designa due. Gli arbitri nominati dalle Parti scelgono insieme l’ultimo arbitro, che esercita la funzione di arbitro presidente del tribunale arbitrale. A tale scopo si basano sull’elenco di persone qualificate redatto congiuntamente dalla Svizzera e dall’UE in seno al comitato misto. Questo elenco è indicativo non è vincolante (art. II.2 par. 4 ApTA-PI-ATA). Per la durata del procedimento sono fissati termini precisi. In generale il tribunale arbitrale deve emanare la decisione finale entro 12 mesi dalla sua costituzione (art. III.8 par. 2 ApTA-PI-ATA). Il tribunale si adopera per prendere le sue decisioni per consenso, se tuttavia ciò si rivela impossibile, la decisione è resa a maggioranza (art. IV.1 ApTA-PI-ATA). Le udienze sono pubbliche, salvo qualora diversamente deciso per gravi motivi (art. III.12 par. 2 ApTA-PI-ATA). Le decisioni del tribunale arbitrale vengono sempre rese pubbliche, nel rispetto di tutte le norme rilevanti in materia di protezione dei dati personali, segreto professionale e legittimi interessi di riservatezza (art. IV.2 par. 4 ApTA-PI-ATA).
Le appendici e i protocolli regolano anche i dettagli della consultazione della CGUE da parte del tribunale. Le Parti non sono autorizzate a rivolgersi direttamente alla CGUE e devono indirizzare una richiesta in tal senso al tribunale arbitrale. La decisione di rivolgersi alla CGUE spetta esclusivamente a quest’ultimo. Se il tribunale arbitrale respinge la richiesta di rinvio alla CGUE motiva la sua decisione (art. III.9 par. 3 ApTA-PI-ATA). La disposizione precisa che la richiesta del tribunale arbitrale