Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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svizzere non è inoltre più stato permesso coordinare questo tipo di progetti. Nel complesso, se non potesse partecipare a pieno titolo ai programmi dell’UE il polo di ricerca elvetico perderebbe di attrattiva. Nel corso del 2026 la SEFRI pubblicherà uno studio dettagliato sull’efficacia della partecipazione della Svizzera ai programmi di ricerca e innovazione dell’UE.
Né lo studio di Ecoplan (2025a) né quelli di Infras e BSS Volkwirtschaftliche Beratung hanno analizzato i potenziali benefici dello sviluppo della partecipazione al mercato interno dell’UE reso possibile grazie al pacchetto Svizzera-UE (v. n. 3.3.2). Nel tempo sarà necessario uno sviluppo che va oltre gli elementi del pacchetto, dato che sia nell’UE sia in Svizzera la legislazione in materia di mercati dei prodotti è in continua evoluzione per tenere conto degli sviluppi tecnologici e di eventuali nuove normative.
3.3.2 Ripercussioni dei singoli elementi della parte relativa alla stabilizzazione del pacchetto Svizzera-UE
La parte relativa alla stabilizzazione del pacchetto Svizzera-UE comprende gli elementi istituzionali, gli aiuti di Stato, il contributo svizzero, nonché l’aggiornamento e l’integrazione mirata dei cinque accordi relativi al mercato interno esistenti (ALC, MRA, Accordo sui trasporti terrestri, Accordo sul trasporto aereo e Accordo agricolo) e la partecipazione ai programmi (pacchetto Orizzonte, Erasmus+) e alle agenzie (programma spaziale) dell’UE. Il valore aggiunto del mantenimento a lungo termine dei cinque accordi relativi al mercato interno esistenti e dell’associazione ai programmi di ricerca e innovazione dell’UE è discusso al numero 3.3.1 e oggetto dello studio Ecoplan (2025a) ivi presentato. Di seguito vengono illustrate le ripercussioni dirette sull’economia nazionale degli accordi relativi al mercato interno adattati.
Gli elementi istituzionali garantiscono che per tutti i partecipanti al mercato interno dell’UE valgano le stesse regole. Costituiscono un prerequisito per continuare a percorrere la via bilaterale (v. n. 3.3.1), aumentano la certezza del diritto e garantiscono la partecipazione anche in futuro al mercato interno dell’UE nei settori menzionati. Ad esempio, l’UE non potrà più rifiutarsi di aggiornare gli accordi relativi al mercato interno in caso di future divergenze (in tal caso la Svizzera potrebbe far valere i propri interessi grazie al meccanismo di composizione delle controversie) e non potrà adottare misure di compensazione sproporzionate. Una maggiore certezza del diritto nelle relazioni con il suo maggiore partner commerciale è un importante vantaggio per la piazza economica svizzera, soprattutto in tempi di forte incertezza geopolitica e tendenze protezionistiche globali. La Svizzera potrà inoltre influenzare a vantaggio della propria economia i processi legislativi e giudiziari dell’UE pertinenti, in quanto avrà la possibilità partecipare all’elaborazione di tali processi (diritto di partecipazione e parere in merito ai procedimenti di pronuncia pregiudiziale degli Stati membri dell’UE dinanzi alla Corte di giustizia europea).
L’introduzione della sorveglianza degli aiuti di Stato nel campo di applicazione dei
tre accordi (trasporti terrestri, trasporto aereo ed energia elettrica) rafforzerà la concorrenza e quindi le condizioni quadro per la piazza economica svizzera. Anche se gli aiuti di Stato vengono raramente giudicati illeciti (v. n. 2.2.10), una sorveglianza può comportare un’impostazione più favorevole degli aiuti di Stato previsti alla concorrenza e quindi avere un impatto positivo sull’economia.