Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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Il contributo svizzero concorre allo sviluppo economico dei Paesi partner promuovendo, tra le altre cose, le condizioni quadro istituzionali e la certezza del diritto. Ciò si traduce anche in benefici per l’economia svizzera sotto forma di nuovi mercati di vendita e opportunità di investimento. Inoltre, le aziende svizzere possono beneficiare sia di aggiudicazioni dirette e indirette nell’ambito del contributo svizzero, sia di gare d’appalto pubbliche finanziate mediante i programmi strutturali e di coesione dell’UE, come conferma anche una valutazione esterna del primo contributo all’allargamento, già versato846. Una verifica approfondita effettuata su un campione di 29 progetti ha permesso di evidenziare che questi ultimi creano valore aggiunto e forniscono un contributo positivo alla promozione dello sviluppo economico e sociale dei settori e delle regioni interessati. La valutazione ha inoltre confermato gli effetti positivi sulle relazioni bilaterali della Svizzera con gli Stati partner, nonché il rafforzamento dei partenariati tra le organizzazioni svizzere e di questi ultimi e l’aumento delle opportunità commerciali per le imprese svizzere.

Grazie all’aggiornamento dell’ALC l’immigrazione continuerà a essere orientata al mercato del lavoro e il livello di protezione dei salari in Svizzera verrà mantenuto sulla base delle misure collaterali. Un piano di salvaguardia a tre livelli composto da eccezioni, garanzie e una clausola di salvaguardia precisata garantisce un recepimento su misura dell’acquis dell’UE pertinente, in particolare il recepimento parziale della direttiva 2004/38/CE. Questo recepimento parziale comporta determinati costi aggiuntivi per lo Stato (v. n. 2.3.9.1.1), ma non ha un impatto diretto sulle imprese in Svizzera. Le misure di accompagnamento nazionali per la protezione dei salari sono pensate appositamente per i settori in cui è necessario intervenire per garantire la protezione dei salari e sono concepite principalmente per le imprese che distaccano lavoratori in Svizzera. Nella misura in cui tocchino anche le imprese elvetiche, si basano su ciò che già esiste e non creano nuovi oneri sostanziali per queste ultime, né tantomeno intaccano la flessibilità del mercato del lavoro (v. n. 2.3.1). Si stima che la parità di trattamento tra studenti provenienti dalla Svizzera e dall’UE in materia di tasse universitarie, prevista dall’esito dei negoziati, non avrà un impatto significativo sull’economia nazionale, anche perché sono ancora possibili restrizioni in termini di numero di studenti ammessi, ad esempio attraverso dei test. La precisazione della clausola di salvaguardia offre alla Svizzera la possibilità di limitare temporaneamente la libera circolazione delle persone o singole disposizioni in merito in caso di gravi difficoltà economiche o sociali risultanti dalla loro applicazione. Concretizzando la procedura e i nuovi meccanismi di risoluzione delle controversie vengono definite in modo più preciso le possibili misure di compensazione ed è possibile valutare meglio i rischi che potrebbero sorgere invocando tale clausola. Nel complesso non si prevedono cambiamenti significativi rispetto alle disposizioni attuali. In caso di necessità le imprese svizzere possono continuare a reclutare manodopera dall’UE, un fattore importante per la piazza economica elvetica e che permette alle imprese di pianificare con maggiore sicurezza.

L’integrazione degli elementi istituzionali nell’MRA consente di aggiornare regolarmente l’accordo e di estenderlo a nuovi settori, laddove sia nell’interesse della Sviz-

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