Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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4 Aspetti giuridici del pacchetto Svizzera-UE

4.1 Decreti di approvazione

Il Consiglio federale propone alle Camere di approvare quattro decreti federali soggetti a referendum facoltativo: quello sulla stabilizzazione delle relazioni bilaterali e i tre sul loro sviluppo. Sottopone loro anche altri cinque decreti, non soggetti a referendum in quanto decreti federali semplici: uno sulla cooperazione parlamentare e quattro sul finanziamento. Questo modo di procedere è conforme al principio costituzionale dell’unità della materia.

Il decreto federale sulla stabilizzazione delle relazioni bilaterali comprende il protocollo di modifica dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e il relativo protocollo istituzionale, il protocollo di modifica dell’Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità e il relativo protocollo istituzionale, il protocollo di modifica dell’Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia completo di protocollo istituzionale e di protocollo sugli aiuti di Stato, il protocollo di modifica dell’Accordo sul trasporto aereo completo di protocollo istituzionale e di protocollo sugli aiuti di Stato, il protocollo di modifica dell’Accordo sul commercio di prodotti agricoli, l’Accordo sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell’UE, l’Accordo sui termini e le condizioni della partecipazione della Svizzera all’Agenzia dell’UE per il programma spaziale e l’Accordo sul contributo finanziario regolare della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell’Unione europea. In quanto soggetti alla medesima clausola sull’entrata in vigore, tutti questi strumenti sono oggetto di un unico decreto federale.

Il protocollo sulla sicurezza alimentare, l’Accordo sull’elettricità e quello sulla sanità sono invece oggetto di tre decreti distinti (sviluppo delle relazioni bilaterali). Questi tre trattati non sono correlati tra loro in termini giuridici per quanto riguarda la loro entrata in vigore, la quale è tuttavia vincolata a quella dei trattati sulla stabilizzazione delle relazioni bilaterali, tramite una clausola corrispondente. Per contro, l’entrata in vigore dei trattati sulla stabilizzazione delle relazioni bilaterali non dipende, in termini giuridici, da quella dei tre trattati sullo sviluppo delle relazioni bilaterali.

Il protocollo sulla cooperazione parlamentare tra la Svizzera e l’UE sarà invece sottoposto per approvazione al Parlamento con decreto federale semplice.

4.2 Decreto che approva i trattati sulla stabilizzazione delle relazioni bilaterali

4.2.1 Referendum

4.2.1.1 Referendum facoltativo sui trattati internazionali

Sono sottoposti al voto del Popolo i trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o quelli la cui attuazione richiede l’emanazione di leggi federali (art. 141 cpv. 1 lett. d. n. 3 Cost.). Quasi tutti i trattati volti a