Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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organo parlamentare misto può a sua volta contribuire a rafforzare l’informazione e il coinvolgimento del Parlamento negli affari europei stabilendo contatti privilegiati tra i parlamentari e permettendo lo scambio diretto in merito a progetti di diritto dell’UE interessanti dal punto di vista dei parlamentari svizzeri. Questi ultimi potrebbero chiedere di mettere all’ordine del giorno un punto riguardante gli sviluppi legislativi auspicati o in corso nell’UE e ricevere direttamente informazioni da parte del Parlamento europeo. Il comitato parlamentare misto avrebbe inoltre l’opportunità di esprimersi sui settori rilevanti del pacchetto Svizzera-UE, per esempio adottando risoluzioni all’attenzione del dialogo ad alto livello anch’esso istituito tramite il pacchetto (v.

n. 2.14). Attraverso questo processo i membri del Parlamento svizzero avrebbero anche l’opportunità di esprimere il loro parere, per esempio, sugli atti giuridici in fase di elaborazione all’interno dell’UE. Va ricordato che le modalità concrete di funzionamento del comitato parlamentare misto, al di là del quadro generale fissato dal protocollo negoziato (v. n. 2.15), saranno definite dagli stessi membri del comitato. Il Parlamento avrà quindi un certo margine di manovra nell’uso di questo nuovo strumento.

In conclusione, le modalità di informazione e consultazione dell’Assemblea federale nell’ambito del futuro decision shaping potrebbero essere rafforzate seguendo le possibili alternative qui illustrate brevemente. Da un lato continueranno a essere utilizzati i formati e i processi esistenti per il coinvolgimento del Parlamento nella politica europea, principalmente attraverso una stretta collaborazione con le CPE. Il Consiglio federale potrebbe incrementare le informazioni sugli atti giuridici dell’UE in fase di elaborazione che dovessero interessare la Svizzera. Dall’altro si potrebbero esplorare nuove strade per rafforzare ancora di più l’implicazione del Parlamento: per esempio, i Servizi del Parlamento potrebbero inviare a Bruxelles un collaboratore per garantire un’informazione diretta e tempestiva sugli sviluppi del diritto dell’UE pertinenti per la Svizzera. Avendo negoziato l’istituzione di un comitato parlamentare misto Svizzera-UE, il Consiglio federale ha gettato le basi per una più stretta collaborazione tra l’Assemblea federale e il Parlamento europeo. Ciò serve anche a sensibilizzare il Parlamento sui futuri sviluppi del diritto dell’UE importanti per la Svizzera (v. n. 2.15).

2.1.8 Aspetti giuridici dell’elemento del pacchetto

2.1.8.1 Costituzionalità degli elementi istituzionali

Gli elementi istituzionali sono inseriti negli accordi esistenti attraverso protocolli e, per quanto gli accordi nuovi, direttamente nel testo di questi accordi. L’inclusione degli elementi istituzionali in questi accordi non comporta la necessità di modificare la Costituzione federale. La costituzionalità dei nuovi accordi e dei protocolli di modifica è trattata nelle parti pertinenti del rapporto esplicativo. Per quanto riguarda i protocolli istituzionali, si fondano sull’articolo 54 capoverso 1 Cost. in base al quale gli affari esteri sono di competenza della Confederazione. Secondo l’articolo 184 capoverso 2 Cost. è il Consiglio federale a firmare e ratificare i trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost. compete all’Assemblea federale approvarli, a meno che la loro conclusione sia unicamente di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 24 cpv. 2 LParl e 7a cpv. 1