Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 99Fedlex · Rapporto esplicativo

Per istituire la procedura di sorveglianza svizzera dopo l’entrata in vigore dei due Protocolli sugli aiuti di Stato e dell’Accordo sull’energia elettrica è previsto un periodo transitorio di cinque anni. Quanto ai regimi di aiuti esistenti, l’autorità di sorveglianza avrà un altro anno di tempo per elaborare una panoramica di questi regimi, prima di avviare un’eventuale procedura d’esame ai sensi dell’articolo 47 del presente avamprogetto di legge sulla sorveglianza degli aiuti di Stato. L’Accordo sull’energia elettrica, dal canto suo, prevede ulteriori clausole di salvaguardia specifiche (v. n. 2.11.1).

Il Consiglio federale ritiene che il mandato negoziale sia stato pienamente adempiuto. Chiede l’approvazione dei Protocolli sugli aiuti di Stato e della relativa legislazione di attuazione nell’ambito della parte stabilizzazione del pacchetto Svizzera-UE. Quanto all’approvazione dell’Accordo sull’energia elettrica, si veda il numero 2.11.1.

2.2.2 Situazione iniziale e procedura preliminare

La sorveglianza degli aiuti di Stato in Svizzera era una delle questioni che il Consiglio federale voleva a suo tempo chiarire in vista della conclusione di un accordo quadro con l’UE. Il suo progetto prevedeva norme sugli aiuti di Stato nel campo d’applicazione dell’Accordo del 21 giugno 199974 sul trasporto aereo, le quali avrebbero tracciato un quadro normativo anche per gli eventuali nuovi accordi sul mercato interno. L’obiettivo era recepire il principio del diritto comunitario, secondo cui gli aiuti di Stato sono illeciti se falsano la concorrenza o minacciano di farlo favorendo determinate imprese o settori di produzione e pregiudicano così gli scambi tra le Parti nell’ambito di questi accordi. La Svizzera avrebbe dovuto recepire anche le diverse eccezioni e deroghe al principio dell’incompatibilità degli aiuti di Stato previste dal diritto comunitario. Il progetto di accordo istituzionale prevedeva inoltre che la Svizzera, nel rispetto del proprio ordinamento costituzionale, affidasse a un’autorità indipendente il compito di verificare costantemente la conformità degli aiuti concessi con il diritto comunitario corrispondente. Il nostro Paese, infine, avrebbe dovuto garantire un regime di trasparenza equivalente a quello dell’UE pubblicando le decisioni sugli aiuti di Stato coperte dagli accordi in questione.

Dopo aver abbandonato l’idea di un accordo istituzionale, nel giugno 2021 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), in collaborazione con il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), di esaminare se un allineamento autonomo al diritto dell’UE in materia di aiuti di Stato fosse anche nell’interesse del nostro Paese. Le analisi della Confederazione hanno evidenziato che un tale allineamento potrebbe essere nell’interesse della Svizzera: la regolamentazione di questi aiuti potrebbe infatti integrare in maniera ragionevole l’ordinamento economico svizzero – basato sui principi dell’economia di mercato – rafforzare la concorrenza e creare pari condizioni per tutte le imprese. Inoltre, un gruppo di lavoro tecnico composto da esperti della Confederazione e dei Cantoni ha iniziato i suoi lavori nel febbraio 2022 su incarico della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e della Conferenza dei Governi cantonali (CdC). Questo gruppo è giunto alla conclusione che l’allineamento proposto sarebbe tecnicamente fattibile. In considerazione

74 RS 0.748.127.192.68