Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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LOGA73). I protocolli istituzionali non sono trattati internazionali che il solo Consiglio federale è autorizzato a concludere in virtù di una legge o di un trattato internazionale approvato dall’Assemblea federale. Non si tratta neppure di trattati internazionali di importanza minore ai sensi dell’articolo 7a capoverso 2 LOGA. I protocolli istituzionali devono quindi essere sottoposti all’Assemblea federale per approvazione.
2.1.8.2 Costituzionalità della legislazione di attuazione e delle misure di accompagnamento
I protocolli istituzionali non richiedono testi di attuazione o misure di accompagnamento (v. n. 2.1.7.2 sul coinvolgimento dei Cantoni).
2.1.8.3 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
I protocolli istituzionali sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera.
2.1.8.4 Forma dell’atto
La questione della forma dell’atto da adottare è trattata nelle parti del rapporto esplicativo relativo agli accordi in cui sono inclusi gli elementi istituzionali.
2.1.8.5 Applicazione provvisoria
Non è prevista un’applicazione provvisoria degli elementi istituzionali.
2.1.8.6 Protezione dei dati
Per quanto riguarda la protezione dei dati, è necessario tenere presente i seguenti punti.
– Le decisioni del tribunale arbitrale sono pubbliche (art. IV.2 par. 4 primo comma ApTA-PI-ATA). Prima dell'entrata in vigore del pacchetto Svizzera-UE, il comitato misto adotta norme sulla protezione dei dati personali, del segreto professionale e dei legittimi interessi di riservatezza, che dovranno essere rispettate al momento della pubblicazione delle decisioni (art. IV.2 par. 4 secondo e terzo comma ApTA-PI-ATA). Nella stesura di queste norme sarà garantito il rispetto dell’ordinamento giuridico svizzero.
– Il tribunale arbitrale è tenuto ad adottare misure adeguate per rispondere a tutte le eventuali questioni relative alla protezione dei dati personali, del segreto professionale e dei legittimi interessi di riservatezza che le Parti potrebbero sollevare in relazione al trattamento dei mezzi di prova durante il procedimento arbitrale (art. III.11 par. 5 ApTA-PI-ATA).
– Nell’ambito del contributo finanziario della Svizzera alle agenzie, ai sistemi di informazione e alle altre attività dell’UE, la Commissione europea è tenuta a fornire alla Svizzera informazioni adeguate sul calcolo del contributo
73 RS 172.010