Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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2.2 Aiuti di Stato

2.2.1 Sintesi

Le norme internazionali sugli aiuti di Stato risultanti dal pacchetto Svizzera-UE comprendono i Protocolli aggiuntivi sugli aiuti di Stato (di seguito «Protocolli sugli aiuti di Stato») dell’Accordo sul trasporto aereo («ATA»), dell’Accordo sui trasporti terrestri («ATT») nonché la parte sugli aiuti di Stato dell’Accordo sull’energia elettrica. Queste norme riguardano gli aiuti di Stato (di seguito «aiuti») concessi nel territorio delle Parti contraenti a imprese che operano nel campo d’applicazione dei suddetti accordi.

L’istituzione di un sistema di sorveglianza degli aiuti di Stato equivalente a quello dell’UE è una premessa per l’aggiornamento di determinati accordi sul mercato interno tra la Svizzera e l’UE, di grande importanza per le nostre aziende. Tuttavia, la Svizzera ha anche un interesse fondamentale nella sorveglianza degli aiuti di Stato, perché questa le consente di ridurre eventuali distorsioni della concorrenza e di garantire pari condizioni di concorrenza tra imprese svizzere e dell’UE.

La Svizzera intende recepire le norme sostanziali sugli aiuti di Stato del diritto comunitario nei suddetti Protocolli sugli aiuti di Stato e nella parte sugli aiuti di Stato dell’Accordo sull’energia elettrica. Il monitoraggio degli aiuti svizzeri sarà tuttavia affidato a un’autorità di sorveglianza svizzera e ai nostri tribunali competenti nell’ambito di una procedura separata ed equivalente a quella europea (approccio «a due pilastri»). Questa procedura è disciplinata nella nuova legge sulla sorveglianza degli aiuti di Stato nel rispetto dell’ordinamento costituzionale svizzero e delle competenze dei Cantoni, dell’Assemblea federale e del Consiglio federale.

Secondo questa procedura, le autorità che concedono aiuti (di seguito «enti erogatori») possono chiedere assistenza all’autorità di sorveglianza in particolare se durante l’elaborazione dei loro progetti d’aiuto sorgono dubbi di carattere giuridico. L’ente erogatore deve annunciare gli aiuti previsti non appena questi sono definiti in modo sufficientemente chiaro, consentendo così all’autorità di sorveglianza di esaminarli. Entro due mesi, quest’ultima esamina la compatibilità dell’aiuto con il diritto internazionale pertinente nel contesto di un esame semplice. In caso di dubbi avvia un esame approfondito, che può durare fino a dodici mesi e che si conclude con un parere non vincolante. L’atto finale con cui l’aiuto viene concesso essere deve essere comunicato all’autorità. Questa interpone ricorso dinanzi all’istanza competente se giudica che l’aiuto comunicatole sia illecito. Solo un tribunale svizzero o un’autorità amministrativa svizzera, quale istanza di ricorso, può prendere una decisione vincolante sulla liceità dell’aiuto e, se necessario, chiederne il recupero. Anche altri soggetti sono legittimati a interporre ricorso, ad esempio i concorrenti dell’azienda che percepisce gli aiuti. Gli aiuti e le principali fasi procedurali vengono pubblicati dall’autorità di sorveglianza in un’apposita banca dati.

Visti il campo d’applicazione ristretto e le esenzioni dall’obbligo d’annuncio e comunicazione, a lungo termine si prevedono all’incirca cinque esami semplici e un esame approfondito all’anno.