Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/54: Ordinanza concernente la legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (ordinanza sull’Id-e; OIdE) · 50 pagine

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4.2 Ordinanza del 20 settembre 200215 sui documenti d’identità (ODI)

Art. 28 lett. l

All’articolo 28, che definisce gli scopi dell’elaborazione dei dati, deve essere aggiunta una nuova lettera l secondo la quale il sistema d’informazione per documenti d’identità (ISA) serve in particolare per la verifica dell’identità secondo l’articolo 17 LIdE quando viene emesso un e-ID.

ISA raccoglie i dati per l’allestimento delle carte d’identità e dei passaporti svizzeri e li mette a disposizione dei servizi responsabili della produzione dei documenti. La cerchia di utenti in seno alle autorità federali, agli uffici cantonali dei passaporti e alle rappresentanze svizzere all’estero comprende varie centinaia di persone.

All. 1 (art. 30 cpv. 1)

L’accesso a ISA da parte delle autorità interessate e l’estensione dei loro diritti sono disciplinati nell’allegato 1. Al Servizio competente in materia di identità statale (fedpol SID) saranno attribuiti gli stessi diritti di elaborare o consultare i dati registrati in ISA come al servizio di polizia competente della Confederazione (fedpol Pol; cfr. art. 12 cpv. 2 lett. d e f, nonché cpv. 3 LDI), esclusi firma, impronte digitali e stato del documento. fedpol SID riceverà inoltre le iscrizioni inerenti al blocco nonché i dati sulla denuncia o sulla revoca della perdita.

4.3 Ordinanza del 19 ottobre 201616 sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione (OIAM)

Art. 11 cpv. 5

L’indirizzo postale privato di privati e rappresentanti di organizzazioni finora poteva essere trattato solo nei sistemi IAM (art. 9 lett. b OIAM). Ora, invece, anche l’indirizzo postale privato delle persone di cui all’articolo 8 OIAM (ma non delle persone di cui all’art. 9 lett. a OIAM) può essere trattato nei pertinenti sistemi IAM, nei servizi di elenchi e nell’archivio centralizzato delle identità di cui all’articolo 13 OIAM e quindi le rispettive voci sono contrassegnate con due asterischi (**). Tali dati possono essere comunicati soltanto a sistemi d’informazione dell’Amministrazione federale centrale. Il rispetto di questa limitazione deve essere garantito dai rispettivi sistemi IAM. A seconda che un sistema d’informazione a valle appartenga o no all’Amministrazione federale centrale, l’indirizzo postale privato deve essere inserito nell’elenco di cui all’articolo 15 capoverso 2 OIAM. Non è consentito, ad esempio, comunicare l’indirizzo postale privato a un gestore esterno secondo l’articolo 17 OIAM.

15RS 143.11

16 RS 172.010.59