Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/54: Ordinanza concernente la legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (ordinanza sull’Id-e; OIdE) · 50 pagine
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purché i Cantoni ne facciano uso e creino possibilità per usufruirne. Poiché l’identità viene già verificata al momento del rilascio di un e-ID secondo la LIdE (online da fedpol [art. 17 cpv. 1 lett. a LIdE] o in presenza presso un’autorità o un ufficio designato [art. 17 cpv. 1 lett. b LIdE]), in questo caso presentarsi personalmente sarebbe superfluo. Affinché le autorità possano trattare le domande pervenute anche per via elettronica, la persona incaricata di ricevere la domanda deve poter certificare l’identità in una forma elettronica adeguata a tal fine. Pertanto, si propone di completare l’articolo 11 capoverso 4 e l’allegato 4 OAC.
4.6 Ordinanza del 30 novembre 201819 concernente il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (OSIAC)
Allegati 1 e 2
Indirizzo e-mail e numeri di telefono
Indicare indirizzi e-mail o numeri di telefono (di cellulare o di rete fissa) è importante nella comunicazione tra le autorità e i cittadini nel contesto digitale e consente di alleggerire l’onere amministrativo per entrambe le parti. Tali indicazioni sono necessarie per il processo di rilascio della licenza digitale per allievo conducente e, in futuro, lo saranno anche per altri documenti e mezzi di autenticazione elettronici.
Secondo l’articolo 14 OAC20, le autorità d’ammissione trasmettono al sottosistema SIAC Persone le generalità del richiedente. Di conseguenza nella domanda per il rilascio di una licenza per allievo conducente, di una licenza di condurre o del permesso per il trasporto professionale di persone secondo l’allegato 4 OAC occorre inserire l’indirizzo e-mail e il numero di telefono cellulare.
Affinché gli attributi possano essere riportati nel sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (SIAC), il termine generico «numeri di telefono» e l’«indirizzo e-mail» devono essere ripresi negli allegati 1 numero 22 e 2 numeri 112, 212, 222, 223 e 232 OSIAC.
Numero AVS
Il numero AVS è un identificativo univoco assegnato alle persone che risiedono in Svizzera (o ai fini dell’assicurazione sociale o a coloro che esercitano un’attività lucrativa). Si rivela quindi utile per ottimizzare i processi amministrativi. Dalla revisione della legge sull’AVS, molte autorità cantonali utilizzano già il numero AVS come identificativo univoco. Ciò consente di garantire l’esattezza dei dati secondo il diritto in materia di protezione dei dati e riduce l’onere amministrativo, in modo da sgravare le autorità d’esecuzione. Si possono così evitare in ampia misura i costi degli errori di identificazione di nomi e gli inconvenienti per gli interessati.
19 RS 741.58
20 RS 741.51