Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/54: Ordinanza concernente la legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (ordinanza sull’Id-e; OIdE) · 50 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 38Fedlex · Rapporto esplicativo
La limitazione concerne unicamente le voci contrassegnate con due asterischi e si applica soltanto ai dati di persone di cui all’articolo 8. Non si applica invece all’indirizzo postale privato di persone di cui all’articolo 9 lettera b OIAM, che può già ora essere trattato e in certi casi comunicato anche a gestori esterni.
Art. 19 cpv. 1
L’e-ID è un mezzo d’identificazione elettronico che permette di provare la propria identità. Non può invece essere utilizzato per ricevere un’autorizzazione di accesso.
Art. 19 cpv. 3
Quando viene presentato, l’e-ID viene trasmesso al verificatore sotto forma di pacchetto di dati conformemente all’articolo 7 capoverso 1 LIdE.
All. lett. g
Con l’introduzione dell’e-ID, anche le relative informazioni supplementari (numero e- ID, emittente e data di emissione) devono poter essere trattate in un sistema IAM. Tali informazioni devono poter essere salvate anche nei corrispondenti archivi per gli audit.
Il trattamento di altri attributi dell’e-ID è già disciplinato in altre lettere dell’allegato.
4.4 Ordinanza del 19 ottobre 202217 sul casellario giudiziale (OCaGi)
Art. 52 cpv. 2
L’articolo 52 capoversi 2 e 3 OCaGi disciplina i requisiti relativi alla prova dell’identità di cui all’articolo 54 capoverso 3 LCaGi: in linea di massima sono accettati secondo l’articolo 52 capoverso 2 OCaGi solo i documenti d’identità ufficiali, ovvero passaporto, carta d’identità e carta di soggiorno per stranieri. Nella procedura di richiesta in linea si accetta anche l’e-ID secondo la LIdE del 20 dicembre 2024.
4.5 Ordinanza del 27 ottobre 197618 sull’ammissione alla circolazione (OAC)
Art. 11 cpv. 3 e 4
Utilizzo dell’e-ID per la domanda di rilascio di una licenza
All’elenco dei documenti d’identità di cui all’articolo 11 capoverso 3 OAC occorre aggiungere l’e-ID. L’utilizzo dell’e-ID permette di digitalizzare ulteriormente la presentazione della domanda per il rilascio di una licenza per allievo conducente, di una licenza di condurre o del permesso per il trasporto professionale di persone,
17 RS 331
18 RS 741.51