Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/54: Ordinanza concernente la legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (ordinanza sull’Id-e; OIdE) · 50 pagine
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4.8 Ordinanza del 29 agosto 201227 sulle poste (OPO)
Art. 35e cpv. 2 lett. c e cpv. 3
Gli utenti del sistema di recapito ibrido, in particolare gli emittenti e i destinatari, devono identificarsi e autenticarsi presso la Posta (cpv. 1). Secondo la lettera c, per l’identificazione delle persone può essere utilizzato l’e-ID. In questo modo viene precisato che nel quadro del servizio universale si aggiunge l’e-ID come prova elettronica dell’identità. La Commissione federale delle poste non deve quindi determinare quali prove elettroniche dell’identità possono essere utilizzate per l’identificazione degli utenti (cpv. 3).
4.9 Ordinanza del 9 marzo 200728 sui servizi di telecomunicazione (OST)
Art. 41 cpv. 5 lett. b
Con la LIdE si crea la base per emettere mezzi d’identificazione elettronici che permettono alle singole persone di identificarsi in ambito digitale mediante dati confermati a livello statale. In questo modo si crea la base per un e-ID con cui le persone possono provare la propria identità. Ora per accedere ai servizi a valore aggiunto bloccati ai minorenni è possibile provare la propria identità con un e-ID.
4.10 Ordinanza del 6 ottobre 199729 concernente gli elementi d’indirizzo nel set-
tore delle telecomunicazioni (ORAT)
Art. 4 cpv. 1tere art. 4 cpv. 1terlett. a
Con la LIdE si crea la base per emettere mezzi d’identificazione elettronici che permettono alle singole persone di identificarsi in ambito digitale mediante dati confermati a livello statale. In questo modo si crea la base per un e-ID con cui le persone possono provare la propria identità. Nell’ambito dell’attribuzione di elementi d’indirizzo, la prova dell’identità del richiedente può anche essere fornita con un e-ID.
4.11 Ordinanza del 5 novembre 201430 sui domini Internet (ODIn)
Art. 24 cpv. 3 lett. a
27RS 783.01