Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/54: Ordinanza concernente la legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (ordinanza sull’Id-e; OIdE) · 50 pagine

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Con la LIdE si crea la base per emettere mezzi d’identificazione elettronici che permettono alle singole persone di identificarsi in ambito digitale mediante dati confermati a livello statale. In questo modo si crea la base per un e-ID con cui le persone possono provare la propria identità. Nell’ambito dell’attribuzione di nomi di dominio, la prova dell’identità del richiedente e del rispetto delle condizioni di attribuzione può anche essere fornita con un e-ID.

4.12 Ordinanza del 4 dicembre 200031 sulla medicina della procreazione (OMP)

Art. 21 cpv. 2

In linea di principio, il richiedente può provare la sua identità mediante una copia di un documento d’identità (passaporto, carta d’identità o documento d’identità equivalente) oppure con un e-ID secondo la LIdE. La possibilità di trasmettere una copia di un documento d’identità online ha già dato buoni risultati in relazione alla richiesta di un estratto del casellario giudiziale. L’introduzione dell’e-ID rende inoltre possibile una variante digitale della prova dell’identità che non richiede la presentazione di una copia del documento d’identità.

4.13 Ordinanza del 22 marzo 201732 sulla cartella informatizzata del paziente (OCIP)

L’emittente dello strumento d’identificazione necessario per accedere alla cartella informatizzata del paziente (CIP) deve verificare l’identità del richiedente. In futuro, l’identità potrà essere provata anche mediante l’e-ID.

Con l’adozione della LIdE, la legge federale del 19 giugno 201533 sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP) viene modificata in modo che soltanto gli emittenti privati di strumenti d’identificazione devono essere certificati da un organismo riconosciuto (art. 11 lett. c LCIP). I Cantoni in quanto emittenti di strumenti d’identificazione34, invece, non sono certificati. Tuttavia, gli strumenti d’identificazione emessi dai Cantoni devono soddisfare gli stessi requisiti di quelli emessi da privati. I Cantoni sono responsabili per il rispetto di tali requisiti.

Gli strumenti d’identificazione emessi dai Cantoni, così come quelli emessi da privati, devono essere utilizzati dai professionisti della salute e dai pazienti per autenticarsi nel sistema della CIP. In futuro, deve poter essere impiegato anche il sistema gestito dalla CaF che sulla base dell’e-ID consente l’autenticazione di persone fisiche (AGOV).

31 RS 810.112.2

32 RS 816.11

33 RS 816.1

34 I Cantoni di Ginevra e Vaud rilasciano già strumenti d’identificazione per accedere alla CIP.