Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/58: Modifica della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero · 82 pagine

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- eventualmente specificare i requisiti per comprovare il domicilio effettivo in Svizzera, al fine di garantire l’applicazione uniforme delle disposizioni legali e di impedirne l’elusione attraverso domicili fittizi di breve durata costituiti per acquistare fondi senza autorizzazione.

L’avamprogetto riprende, al capoverso 3, il terzo periodo stralciato nel 2002 con la revisione che prevedeva regole meno severe per il computo delle autorizzazioni nel contingente cantonale corrispondente (v. commenti seguenti all’art. 9 cpv. 4 AP-LAFE).

Art. 9 cpv. 4

L’avamprogetto ripristina lo stato anteriore alla revisione del 2002 per le abitazioni di vacanza inasprendo di nuovo le regole per il computo degli acquisti nei contingenti cantonali d’autorizzazioni. S’intende far computare nel contingente possibilmente ogni trasferimento di un’abitazione di vacanza soggetta ad autorizzazione, in modo da vincolare di nuovo l’unità di contingente alla persona anziché all’oggetto (ossia l’abitazione di vacanza). I contingenti consentono di regolare direttamente il numero delle abitazioni di vacanza acquistate ogni anno da persone all’estero.

L’avamprogetto prevede quindi di computare di nuovo nei contingenti cantonali d’autorizzazioni gli acquisti di abitazioni di vacanza tra persone all’estero. Secondo l’articolo 9 capoverso 4 lettera a LAFE, l’acquisto non è computato se il venditore aveva ottenuto a suo tempo l’autorizzazione per acquistare l’abitazione di vacanza. Anche per le autorizzazioni concesse nei casi di rigore ai sensi dell’articolo 8 capoverso 3 LAFE è di nuovo previsto il computo nel contingente d’autorizzazioni per abitazioni di vacanza (art. 9 cpv. 4 lett. b LAFE). Se le condizioni di cui all’articolo 8 capoverso 3 LAFE sono soddisfatte, è possibile ottenere l’autorizzazione. Poiché anche questi acquisti saranno di nuovo computati nel contingente d’autorizzazioni, per i Cantoni che non prevedono ancora il motivo cantonale d’autorizzazione per l’acquisto di abitazioni di vacanza, è necessario riservare un certo numero di unità di contingente per i casi di rigore. Prima della revisione del 2002, erano 35 le unità previste annualmente per autorizzazioni in caso di rigore45. Nell’elaborare le disposizioni esecutive della OAFE, si dovrà valutare quante unità destinare a questi casi. I Cantoni che dispongono di un contingente annuo devono provvedere ai casi di rigore di proprio moto prevedendo una certa riserva di unità a tal fine. L’avamprogetto inasprisce inoltre le regole per i cosiddetti modelli di multiproprietà abolendo l’articolo 9 capoverso 4 lettera c LAFE riguardante detti modelli in base ai quali l’acquisto di quote di comproprietà di un’abitazione di vacanza è collegato all’utilizzo temporaneo dell’immobile. Attualmente è computata nel contingente solo la prima autorizzazione; ogni ulteriore acquisto di quote di comproprietà della medesima abitazione è soggetto ad autorizzazione senza essere computato nel contingente.

Il capoverso 4 consente di derogare al computo nel contingente solamente se l’acquirente è già stato autorizzato in precedenza ad acquistare altri diritti sullo stesso fondo,

45 FF 2002 964, in part. 969