Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/58: Modifica della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero · 82 pagine

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all’estero, in un altro Comune svizzero o in un’altra abitazione dello stesso Comune. L’obbligo è giustificato dal fatto che l’acquisto era stato autorizzato unicamente perché l’acquirente aveva dichiarato di volere utilizzare il fondo come abitazione principale. In caso di cambiamento di destinazione prevale l’interesse pubblico a evitare l’eccessivo dominio straniero del suolo indigeno (art. 1 LAFE), il che giustifica l’obbligo di alienare il fondo quando viene meno il motivo d’autorizzazione originario. Tale obbligo impedisce inoltre che la legge sia elusa da persone all’estero che trasferiscono il proprio domicilio in Svizzera per breve tempo al solo scopo di acquistare un immobile per poi ritrasferirsi nuovamente. Anche per questa ragione l’obbligo di alienare il fondo è proporzionato: non esistono infatti altri mezzi, meno incisivi per contrastare in modo altrettanto efficace questo tipo di elusione. L’autorità di prima istanza non può prorogare il termine di due anni (v. commenti all’art. 6a cpv. 3 AP–LAFE) e, se l’acquirente non rivende l’immobile, dovrà adottare le misure necessarie: il primo passo è la diffida; se l’acquirente non da seguito alla diffida, l’autorità di prima istanza dispone la vendita dell’abitazione principale a trattativa privata o mediante incanto pubblico secondo le disposizioni sulla realizzazione forzata dei fondi (art. 27 cpv. 1 lett. c n. 2 AP-LAFE). L’obbligo di alienazione decade se l’acquirente dimostra che il cambiamento di destinazione del fondo è conforme alla LAFE. L’ammissibilità del cambiamento di destinazione può essere dimostrata in vari modi, ma spetta sempre all’acquirente farlo: è lui che deve eventualmente far revocare un onere, richiedere un’autorizzazione o una decisione di accertamento oppure dimostrare di non sottostare all’obbligo d’autorizzazione. Affinché le autorità competenti possano facilmente venire a conoscenza del trasferimento di domicilio dell’acquirente, si propone di introdurre un obbligo di notifica del controllo abitanti (cfr. art. 24a VE-LAFE).

La reintroduzione dell’obbligo d’autorizzazione per l’acquisto di abitazioni principali comporta anche la modifica delle relative disposizioni esecutive dell’OAFE (v. n. 3.4). Alcune modifiche saranno puramente redazionali e riguarderanno solo i rimandi (in particolare art. 5 cpv. 1 e art. 8 OAFE), altre saranno invece materiali e andranno a concretare le nuove disposizioni legali. A tal fine occorrerà dunque vagliare se:

- limitare di nuovo la superficie abitabile netta (pari a 200 m2 prima della revisione del 10 settembre 1997) e la superficie totale del fondo per abitazioni non costituite in proprietà per piani (pari a 1000 m2 prima della revisione del 10 settembre 1997; cfr. art. 10 cpv. 2 e 3 OAFE del 1985);

- integrare l’elenco degli oneri minimi di cui all’articolo 11 capoverso 2 OAFE (cfr. p. es. art. 11 cpv. 2 lett. e OAFE del 1985); è tuttavia possibile che la procedura prevista all’articolo 27 VA-LAFE sia sufficiente a imporre l’obbligo di alienazione;

- prevedere adeguamenti per il rinvio all’autorità di prima istanza ad opera del registro fondiario, del registro di commercio e dell’autorità dell’incanto. Essendo ormai l’acquisto di un’abitazione principale soggetto ad autorizzazione, l’acquirente all’estero andrà sistematicamente rinviato alla competente autorità di prima istanza (cfr. art. 18 cpv. 1 e 3, 18a cpv. 2 OAFE);