Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/58: Modifica della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero · 82 pagine
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L’analisi dei dati indica che il numero massimo annuo di 1500 unità di contingente per abitazioni di vacanza fissato per l’intero Paese è troppo elevato.
Per riflettere meglio l’evoluzione degli acquisti di abitazioni di vacanza nell’ultimo decennio e raggiungere l’obiettivo del presente progetto (ossia contribuire a distendere la situazione sul mercato degli alloggi), si propone di ridurre della metà il numero massimo secondo il capoverso 2 abbassandolo da 1500 a 750 unità. Inoltre, s’intende sottrarre 150 unità da questo numero massimo riservandole per i Cantoni che non hanno (ancora) previsto nella loro legislazione il motivo d’autorizzazione per l’acquisto di abitazioni di vacanza (art. 9 cpv. 2 LAFE). Tale riserva permetterà loro di concedere le autorizzazioni nei casi di rigore di cui all’articolo 8 capoverso 3 LAFE (v. commenti all’art. 9 cpv. 4 AP-LAFE), oltre a quelle per acquisti di abitazioni di vacanza (sempre che decidano d’introdurre il motivo d’autorizzazione per le abitazioni di vacanza). In quest’ultimo caso, dalla riserva di 150 andrebbe dedotto il contingente annuo attribuito a questi Cantoni (cpv. 2bis). Se un giorno la riserva non bastasse più a coprire il fabbisogno di unità di contingente dei Cantoni che si aggiungeranno in un secondo tempo, il Consiglio federale dovrebbe ridimensionare i contingenti cantonali annui nei limiti del numero massimo ammesso. È previsto attribuire le restanti 600 unità disponibili (750 meno le 150 di riserva) ai Cantoni che contemplano già il motivo d’autorizzazione per l’abitazione di vacanza (attualmente 17 Cantoni).
Se la modifica proposta verrà accolta, nel quadro della revisione della OAFE il Consiglio federale potrà attribuire ai Cantoni un massimo di 600 unità di contingente. Il contingente nazionale (disponibile una volta dedotta la riserva) si ridurrà quindi del 60 per cento, passando da 1500 a 600 unità. Tra il 2016 e il 2025 in tutta la Svizzera sono state concesse in media circa 796 autorizzazioni l’anno per l’acquisto di abitazioni di vacanza (compresi i trasferimenti tra persone all’estero). Il numero massimo di 600 unità riduce di un quarto circa il numero di unità annue che i Cantoni avrebbero utilizzato in media negli ultimi dieci anni se nel contingente fossero stati computati anche gli acquisti tra le persone all’estero (3/4 di 796 corrispondono a ca. 600). Questa riduzione del contingente è opportuna e giustificata alla luce dell’obiettivo del presente progetto.
In base all’attuale chiave di attribuzione, le 600 unità sarebbero ripartite come segue: